Ufficio Stampa della Corte Costituzionale
LICENZIAMENTO ECONOMICO: OBBLIGATORIA LA REINTEGRA
SE IL FATTO E’ MANIFESTAMENTE INSUSSISTENTE
La Corte costituzionale, riunita
oggi in camera di consiglio, ha esaminato la questione di legittimità sollevata dal Tribunale di
Ravenna sull’articolo 18 dello
Statuto dei lavoratori, come modificato dalla cosiddetta legge Fornero (n. 92 del 2012), là
dove prevede la facoltà e non il
dovere del giudice di reintegrare il lavoratore arbitrariamente licenziato in mancanza
di giustificato motivo
oggettivo.
In attesa del deposito della sentenza, l’Ufficio
stampa della Corte costituzionale fa sapere che la questione è stata dichiarata
fondata con riferimento all’articolo 3 della Costituzione.
La Corte ha ritenuto che sia irragionevole — in caso di insussistenza del fatto - la disparità
di trattamento tra il licenziamento economico e quello per
giusta causa: in quest’ultima ipotesi è previsto l’obbligo della reintegra mentre nell’altra e lasciata alla
discrezionalità del giudice la scelta tra la stessa reintegra e la corresponsione di un’indennità.
Le motivazioni della sentenza saranno
depositate nelle prossime
settimane.
Roma, 24 febbraio 2021