SINTESI
DELL’IPOTESI DI ACCORDO
FEDERMECCANICA-ASSISTAL
E FIM-FIOM-UILM
CONTRATTO
COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I LAVORATORI ADDETTI ALL’INDUSTRIA
METALMECCANICA PRIVATA E ALLA INSTALLAZIONE DI IMPIANTI
Roma, 5 febbraio 2021
I
cambiamenti dell’organizzazione del lavoro di questi anni hanno modificato la
prestazione dei lavoratori e la loro professionalità e il nuovo contratto
adegua l’attuale inquadramento professionale, definito con il contratto del
1973, ai cambiamenti organizzativi, tecnologici e professionali che ci sono
stati in questi anni; dal1°giugno 2021 il nuovo contratto introduce un nuovo inquadramento dei lavoratori.
I
lavoratori operai, impiegati e quadri sono inquadrati in una classificazione
unica articolata su nove livelli di inquadramento ricompresi in quattro campi
di responsabilità di ruolo:
D. Ruoli Operativi: livello D1 – livello D2;
C. Ruoli Tecnico Specifici: livello C1 – livello C2 – livello C3;
B. Ruoli Specialistici e Gestionali: livello B1 – livello B2 –
livello B3;
A. Ruoli di Gestione del cambiamento e Innovazione: livello A1.
• La 1a
categoria viene eliminata, dal 1° giugno 2021 tutti i lavoratori in forza
attualmente inquadrati in 1a categoria passano di livello
e verranno
inquadrati nel livello D1 che corrisponde alla 2a categoria;
• Entro il
31 maggio 2021 i lavoratori saranno riclassificati dalle categorie nelle quali
oggi sono inquadrati nei nuovi livelli di professionalità
come nella
tabella di comparazione;
• I lavoratori
in forza conservano l’anzianità di servizio maturata al 31 maggio 2021 per
tutti gli istituti contrattuali; in particolare sono confermati i periodi utili
per il passaggio al livello successivo;
• tra la
seconda e la terza categoria; tra la quarta e la quinta categoria –nonché i
periodi previsti in caso di passaggio temporaneo di mansione.
Le nuove
declaratorie sono definite sulla base di ulteriori criteri di professionalità:
sono confermati gli attuali criteri della autonomia,
della
responsabilità gerarchico/funzionale, della competenza tecnico-specifica; sono
introdotti i nuovi criteri di professionalità delle competenze trasversali,
della polivalenza e della polifunzionalità, del miglioramento continuo. I
criteri di professionalità in cui sono articolate le declaratorie non devono
necessariamente essere compresenti e concorrono tutti o in parte o con diverso
peso.
Per la
classificazione nelle categorie legali di operaio e impiegato, si considera la
prevalenza di attività manuale o operativa indipendentemente
dal livello
di inquadramento, ai lavoratori intermedi continuano a essere applicati i
trattamenti in atto.
L’ipotesi
di accordo stabilisce che per lavoratori direttivi si intendono i lavoratori
con funzioni gerarchiche o dotati di autonomia tecnica organizzativa in
funzione del relativo livello di inquadramento.
Alla
Commissione Nazionale sull’Inquadramento Professionale è assegnato il compito
di monitorare l’applicazione del nuovo sistema di inquadramento professionale e
di aggiornare gli attuali e raccogliere nuovi profili dei comparti; per guidare
il lavoro della commissione all’ipotesi di Accordo è allegato il profilo
professionale del manutentore con sviluppo dei sei criteri di professionalità.
Gli accordi
aziendali già in atto vengono confermati e la Commissione avrà inoltre il
compito di elaborare Linee guida per le sperimentazioni
in azienda
che dovranno essere condivise con la Rsu e con le Organizzazioni sindacali
territoriali, monitorando e supportando le sperimentazioni che si realizzeranno
avvalendosi del supporto tecnico-scientifico dei Centri di Competenza quali
Politecnici e Università.
Tabella di comparazione
ATTUALI CATEGORIE |
CAMPI PROFESSIONALI |
LIVELLI |
1 |
Eliminazione 1º categoria |
|
2 |
D RUOLI OPERATIVI |
D1 |
3 |
D2 |
|
3S |
C RUOLI TECNICO SPECIFICI |
C1 |
4 |
C2 |
|
5 |
C3 |
|
5s |
B RUOLI SPECIALISTICI E GESTIONALI |
B1 |
6 |
B2 |
|
7 |
B3 |
|
8 |
A RUOLI DI GESTIONE DEL CAMBIAMENTO E INNOVAZIONE |
A1 |
SALARIO
L’ipotesi di
accordo prevede un incremento a regime dei minimi tabellari definito in base al
valore dell’inflazione prevista per gli anni di vigenza
– indicatore IPCA – e di una quota di salario per la innovazione
organizzativa determinata dalla riforma dell’inquadramento pari a:
Cat. attuali |
Nuovi Livelli |
Incr. Mensile
a regime |
1 |
|
|
2 |
D1 |
90.4 |
3 |
D2 |
100.26 |
3S |
C1 |
102.42 |
4 |
C2 |
104.57 |
5 |
C3 |
112 |
5S |
B1 |
120.06 |
6 |
B2 |
128.8 |
7 |
B3 |
143.79 |
8 |
A1 |
147.22 |
INCREMENTO DEI MINIMI PER
LIVELLO
Livello |
1a tranche 01/06/2021 |
2a tranche 01/06/2022 |
3a tranche 01/06/2023 |
4a tranche 01/06/2024 |
Tot. |
2-D1 |
20.18 |
20.18 |
21.79 |
28.25 |
90.4 |
3-D2 |
22.38 |
22.38 |
24.17 |
31.33 |
100.26 |
3S-C1 |
22.86 |
22.86 |
24.69 |
32.01 |
102.42 |
4-C2 |
23.34 |
23.34 |
25.21 |
32.68 |
104.57 |
5-C3 |
25 |
25 |
27 |
35 |
112 |
5S-B1 |
26.8 |
26.8 |
28.94 |
37.52 |
120.06 |
6-B2 |
28.75 |
28.75 |
31.05 |
40.25 |
128.8 |
7-B3 |
32.1 |
32.1 |
34.66 |
44.93 |
143.79 |
8-A1 |
32.86 |
32.86 |
35.49 |
46.01 |
147.22 |
di conseguenza gli importi dei nuovi minimi tabellari sono:
Livello |
Minimi 01/06/2021 |
Minimi 01/06/2022 |
Minimi 01/06/2023 |
Minimi 01/06/2024 |
2-D1 |
1.488,89 |
1.509,07 |
1.530,86 |
1.559,11 |
3-D2 |
1.651,07 |
1.673,45 |
1.697,62 |
1.728,95 |
3S-C1 |
1.686,74 |
1.709,60 |
1.734,29 |
1.766,30 |
4-C2 |
1.722,41 |
1.745,75 |
1.770,96 |
1.803,64 |
5-C3 |
1.844,64 |
1.869,64 |
1.896,64 |
1.931,64 |
5S-B1 |
1.977,19 |
2.003,99 |
2.032,93 |
2.070,45 |
6-B2 |
2.121,20 |
2.149,95 |
2.181,00 |
2.221,25 |
7-B3 |
2.368,12 |
2.400,22 |
2.434,88 |
2.479,81 |
8-A1 |
2424.86 |
2.457,72 |
2.493,21 |
2.539,22 |
A giugno di ciascun anno di vigenza del
contratto verrà definito il valore reale dell’adeguamento dei minimi con il
valore dell’Ipca e, solo nel caso in cui l’importo relativo all’adeguamento Ipca
risultasse superiore agli incrementi retributivi definiti, i minimi tabellari
saranno incrementati adeguandoli all’inflazione.
Livello |
Montante
Contrattuale |
|||
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|
2-D1 |
161.44 |
585.22 |
1.284,22 |
1.685,37 |
3-D2 |
179,04 |
649,02 |
1.424,26 |
1.869,17 |
3S-C1 |
182.88 |
662.94 |
1.454,82 |
1.909,29 |
4-C2 |
186.72 |
676.86 |
1.485,38 |
1.949,40 |
5-C3 |
200 |
725 |
1.591,00 |
2.088,00 |
5S-B1 |
214.4 |
777.2 |
1.705,52 |
2.238,82 |
6-B2 |
230 |
833.75 |
1.829,65 |
2.401,20 |
7-B3 |
256.8 |
930.9 |
2.042,78 |
2.680,87 |
8-A1 |
262.88 |
952.94 |
2.091,22 |
2.744,49 |
esempio di
calcolo (montante
retributivo per un 5^ livello - C3)
anno 2021: 25,00€ x 8 mesi = 200€
anno 2022: 200€ (tot al 2021) + (25,00€ x 5
mesi) + (50,00€ x 8 mesi) = 725€
anno 2023: 725€ (tot al 2022) + (50,00€ x 5
mesi) + (77,00€ x 8 mesi) = 1.591€
anno 2024: 1.591€ (tot al 2023) + (77,00€ x 5
mesi) + (112,00€ x 1 mese) = 2.088€
montante
retributivo per passaggio da 1^ livello a D1
•
Retribuzione 1^ livello in vigore dal 1° giugno 2020 (Ccnl 2016) =1.330,54€;
• Dal 1°
giugno 2021 (Ccnl 5 febbraio 2021) con il passaggio dal 1^
livello al
D1 la retribuzione passa da 1330,54€ a 1.468,71€ con una
differenza
di 138,17€ al mese;
• Il
montante per il passaggio di categoria è di 5.526,80€ = 138,17€
mese x 40
mesi (8 mensilità 2021 + 13 mens. 2022 + 13mens. 2023 + 6 mens 2024);
• 5.526,80€
+ Montante aumenti contrattuali 2^ livello 1.685,37€ =
Totale
montante complessivo 7.212,17€
anno 2020
per effetto
dell’ultrattività del contratto nazionale in essere, sottoscritto nel 2016, nel
mese di giugno 2020:
• i minimi
contrattuali sono stati rivalutati al valore dell’inflazione, misurato
dall’Ipca, (pari a 12€/mese al 5 livello per 13 mensilità
– da giugno
2020 a maggio 2021 – pari a 156€); sono state inoltre adeguate le indennità di
trasferta forfettizzata e l’indennità oraria di reperibilità;
• sono
stati erogati dalle aziende 200€ di Flexible benefit.
Flexible
benefit: è
confermata l’erogazione e diventano strutturali di 200 euro/anno di Flexible
benefit; le aziende nel mese di giugno di ogni anno dovranno mettere a
disposizione dei lavoratori questi strumenti di welfare che potranno essere
utilizzati entro il 31 maggio dell’anno successivo.
PREVIDENZA COMPLEMENTARE
Dal 1°
giugno 2022 per i lavoratori con età inferiore ai 35 anni che si iscriveranno
al Fondo Cometa la contribuzione a carico del datore di lavoro sarà pari al
2,2% dei minimi contrattuali.
ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA
Viene
estesa ai pensionati che sono stati iscritti al Fondo in modo continuativo per
almeno due anni all’atto di andare in pensione, la possibilità di rimanere
iscritti alla Assistenza Sanitaria Integrativa prevista dal contratto
nazionale. Potranno anche iscriversi i lavoratori che sono già andati in
pensione e che hanno maturato due anni di anzianità di iscrizione continuativa.
L’importo e le modalità di contribuzione, a totale carico del pensionato, così
come le prestazioni verranno definite dal Fondo metàSalute tenendo conto delle
indicazioni di Fim-Fiom-Uilm e Federmeccanica.
APPALTI NEI PUBBLICI SERVIZI
In caso di
cambio appalto l’ipotesi di accordo introduce la clausola sociale:
• 30 giorni
prima della data di cessazione l’azienda uscente darà comunicazione alla Rsu e
alle Oo.Ss. territoriali competenti;
• la
comunicazione, inviata anche all’impresa subentrante, dovrà contenere l’elenco
dei lavoratori dell’appalto alla data della comunicazione,il loro orario di
lavoro, il relativo inquadramento contrattuale e le loro mansioni;
• entro
cinque giorni dal ricevimento della comunicazione si potrà chiedere un esame
congiunto coinvolgendo, a richiesta, le rispettive organizzazioni;
• la
procedura di esame congiunto si intenderà esperita entro 15 giorni dal primo
incontro;
• nel
confronto saranno valutate le attività prestate dall’impresa uscente in
ottemperanza al contratto di appalto eseguito con l’oggetto del nuovo bando di
gara e l’impresa subentrante illustrerà le proprie necessità occupazionali.
In caso di
cambio appalto a parità di condizioni – termini, modalità e prestazione
contrattuali – l’azienda subentrante si impegna all’assunzione del personale.
In caso di
cambio appalto con condizioni diverse – modifiche di termini, modalità e
prestazione contrattuali – nel corso dell’esame congiunto le parti si attiveranno
per armonizzare le nuove esigenze tecnico organizzative dell’appalto con il
mantenimento dei livelli occupazionali ricorrendo a quanto messo a disposizione
da norme legislative e/o contrattuali.
Il cambio
appalto interessa i lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato impiegati continuativamente nel contratto di appalto da almeno 6
mesi prima della scadenza, salvo che siano stati assunti in sostituzione di
dipendenti che hanno interrotto, nel corso dei sei mesi precedenti la scadenza
del contratto di appalto, il rapporto di lavoro.
dichiarazione
delle parti
Per
contrastare il fenomeno dei contratti al massimo ribasso a danno di imprese e
lavoratori, Assistal e Fim, Fiom e Uilm hanno sottoscritto una Dichiarazione
comune nella quale, come indicato dal Codice dei Contratti Pubblici e dalla
normativa in essere, ribadiscono che il Contratto Collettivo nazionale di
Lavoro per l’Industria metalmeccanica e della installazione di impianti è il
riferimento nel settore.
FORMAZIONE CONTINUA
Viene
riconfermato il diritto soggettivo di tutti i lavoratori alla formazione
continua introdotto con il contratto del 2016; Fim-Fiom-Uilm e
Federmeccanica-Assistal si sono impegnate ad avviare un’attività progettuale a
partire dall’alfabetizzazione digitale e, nella formazione che dovrà rispondere
a esigenze di aziende e lavoratori, dovranno essere coinvolti anche i
lavoratori con contratto a termine con durata non inferiore a 9 mesi.
Inoltre, se
alla fine del secondo anno qualora non verranno utilizzate le 24 ore previste
nel triennio, ai lavoratori saranno riconosciute quelle non effettuate per
partecipare a iniziative di formazione continua; il diritto di recuperare la
formazione non svolta potrà essere esercitato anche dai lavoratori che non avranno
usufruito della formazione perché assenti continuativamente per un periodo pari
o superiore a 6 mesi, a partire dalla data di rientro.
Le ore
residue non fruite potranno essere utilizzate nei 6 mesi del triennio
successivo; in via transitoria, le ore di formazione non fruite nel triennio
2017-2019 potranno essere fruite entro il 31 dicembre 2021, dopo questo periodo
le ore residue decadranno.
LAVORO AGILE
Entro la
data di stesura del contratto, Federmeccanica-Assistal e Fim-Fiom-Uilm –
confermando sin da ora la parità di trattamento dei lavoratori in «modalità
agile» rispetto a quelli che svolgono la prestazione in «presenza» –
definiranno il quadro normativo dello Smart working a partire dall’esercizio
del «diritto alla disconnessione », dei «diritti sindacali», la tutela della
privacy, degli strumenti di lavoro informatici e del diritto alla formazione.
SALUTE E SICUREZZA
Viene
previsto un incremento delle attività sviluppate dalla Commissione nazionale a
partire dall’implementazione delle linee guida sottoscritte nel 2018 con la
possibilità di un possibile aggiornamento alla luce delle esperienze che si
svilupperanno nei territori. È prevista l’analisi delle malattie professionali
con particolare riguardo a quelle sorte o presenti in azienda e le possibilità
d’intervento.
RELAZIONI SINDACALI - DIRITTI DI INFORMAZIONE
Sono
previsti approfondimenti specifici per i comparti che verranno individuati
dalle parti con l’obiettivo di realizzare proposte utili a orientare lo
sviluppo e la crescita del settore.
Gli
osservatori paritetici territoriali approfondiranno la situazione economica
sociale dell’industria metalmeccanica anche in riferimento agli effetti
determinati dalla pandemia Covid-19 e alle esperienze maturate nei comitati
aziendali.
Viene
riordinata la materia riguardante il diritto di informazione, consultazione
delle Commissioni, dei Comitati e delle Rsu. È prevista un’informazione, di
norma semestrale, alle Rsu e alle Oo.Ss. sulle dimensioni di impresa, ricorso
al lavoro stagionale, contratti a termine, lavoratori in somministrazione oltre
che su eventuali decentramenti produttivi e/o esternalizzazioni.
Le
informazioni riguarderanno inoltre i livelli occupazionali suddivisi per
tipologia di rapporto di lavoro, i lavoratori in lavoro agile, le assunzioni e
le trasformazioni part time.
MISURE PER LE DONNE VITTIME DI VIOLENZA DI GENERE
L’ipotesi di
accordo prevede, per le lavoratrici vittime di violenza inserite in un percorso
di protezione, il diritto ad assentarsi dal lavoro per un periodo retribuito
massimo di 6 mesi fruibile su base oraria o giornaliera nell’arco di tre anni.
Le lavoratrici interessate hanno inoltre il diritto:
• al
part-time, anche temporaneo, e ad agevolazioni nella flessibilità oraria e
nello Smart working;
• alla
formazione al rientro dal periodo di assenza e a chiedere di essere
prioritariamente inserite nei piani formativi programmati;
• al
trasferimento alle stesse condizioni economiche e normative, se vi sono più
sedi di lavoro, ove possibile organizzativamente;
• essere
beneficiarie, fatto salvo il totale rispetto della privacy, di accordi su Ferie
e Par solidali.
Le aziende
dovranno «Dichiarare» inaccettabile ogni atto o comportamento di molestia o
violenza nel luogo di lavoro, oltre che impegnarsi ad adottare adeguate misure
nei confronti di chi tiene questi comportamenti, come definito dall’accordo
quadro sottoscritto da Confindustria, Cgil, Cisl e Uil il 25 gennaio 2016;
dovranno inoltre attivarsi per sensibilizzare i lavoratori su questo tema.
QUOTA CONTRATTO
Dal 1°
marzo e fino al 31 marzo 2021, le aziende – mediante affissione in bacheca –
comunicheranno ai lavoratori non iscritti la richiesta della quota associativa
straordinaria di 35 euro a favore di Fim, Fiom e Uilm da trattenere sulla busta
paga relativa al mese di giugno 2021. Con la busta paga del mese di Aprile 2021
le aziende consegneranno un modulo che i lavoratori dovranno riconsegnare entro
il 15 maggio 2021 per aderire o meno alla richiesta di Fim, Fiom e Uilm.
PERCORSO DEMOCRATICO
L’ipotesi
di accordo sarà valida se approvata dalle lavoratrici e dai lavoratori
interessati attraverso consultazione certificata indetta con le modalità che
definiranno Fim, Fiom e Uilm tra le lavoratrici e i lavoratori interessati.
Successivamente, nel caso di esito positivo della consultazione, si procederà
alla sottoscrizione formale dell’accordo.
DECORRENZA E DURATA
Il
contratto nazionale decorre dal 5 febbraio 2021, data della sottoscrizione
dell’ipotesi di accordo, e dura fino al 30 giugno 2024.