1.724,89 |
88,92 | 680,33 | 202,96 | 0,00 | |||||
2.697,10 |
Cod. | Descrizione | Ore - Giorni | Compenso Unit. | Trattenute | Competenze |
2000 | 26,00 | 89,40 | 2.697,10 | ||
4801 | |||||
2809 | 4,00 | 0,10 | 0,40 | ||
2816 | 324,01 | ||||
2900 | 21,00 | ||||
2901 | 153,30 | ||||
3800 | 17,00 | 0,08 | 1,32 | ||
4034 | 3,00 | 17,55 | 52,65 | ||
4035 | |||||
4036 | |||||
480 | |||||
480 | 1,50 | 21,06 | |||
4802 | |||||
5900 | |||||
5550 | 3.073,95 | ||||
5817 | 3.074,00 | 291,72 | |||
6480 | 1,2 | 1.724,89 | 20,70 | ||
6839 | 10,40 | ||||
6841 | 37,27 | ||||
6842 | 717,15 | ||||
6851 | 20,88 | ||||
6857 | 167,04 | ||||
6858 | 297,33 | ||||
93,60 | |||||
6891 | 17,25 | ||||
9600 | 31,00 | ||||
9602 | 3,00 |
TOTALE |
1.111,77 |
3.073,95 | |||
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BUSTA PAGA
La busta paga è il documento riepilogativo della "paga", cioè del corrispettivo che è
dato al lavoratore alle dipendenze di un datore di lavoro, in proporzione del lavoro prestato
. Nella testata
compaiono i dati del datore di lavoro :la Denominazione sociale , il
codice fiscale , la matricola INPS (codice che solitamente va
inserito nel modulo di malattia )è l'ente che si occupa dell' apparato pensionistico,a cui il datore di lavoro deve versare mensilmente una quota, trattenuta dalla busta paga, per ogni persona alle sue dipendenze.
INAIL (Ente che gestisce
l'assicurazione obbligatoria Infortuni sul lavoro), totalmente a carico del datore di lavoro e calcolata sulla base dell'effettiva pericolosità e rischio della mansione ricoperta.
. La busta paga è composta dalle seguenti voci:
ATTENZIONE: responsabile della tassazione è comunque sempre il
contribuente, anche se la ditta funge da tramite (sostituto
d'imposta), è quindi necessario:
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Si tratta di un istituto retributivo definito dal Contratto Nazionale di Lavoro dei Metalmeccanici Industria Privata. In base alla mansione che svolgono e alla loro qualifica professionale, i lavoratori sono oggetto di una classificazione per categorie ad ognuna delle quali corrisponde un minimo contrattuale. Qui di seguito la tabella dei minimi contrattuali per categoria così come risultano a seguito del rinnovo contrattuale realizzato unitariamente il 20 gennaio 2008 e valido fino al 31 dicembre 2009 e come risulteranno dopo l'accordo separato, firmato esclusivamente da FIM-CISL e UILM-UIL, il 15 ottobre 2009 e il 5 dicembre 2012 e applicato unilateralmente dall'Azienda Siae Microelettronica.
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Ogni lavoratore, per ciascun biennio
di anzianità di servizio maturato nella medesima categoria, avrà diritto
ad un "aumento periodico di anzianità" più comunemente definito
"scatto". L'importo di ciascuno scatto venne fissato in cifra al valore in essere al 31/12/1998; tale valore fu poi ricontrattato finché, a decorrere dal 1 gennaio 2001, l'importo di ogni scatto ha assunto il valore riportato nella tabella che segue:
Per quanto riguarda i passaggi da una categoria all'altra superiore, valgono le seguenti regole:
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per i lavoratori già in servizio alla data del 16 luglio 1979, il valore degli scatti è quello indicato nella tabella che segue:
Questo istituto è costituito da una cifra pari a € 1,55 per ogni scatto maturato a tutto il 31 dicembre 1979 così come previsto dal vigente Contratto Nazionale di Lavoro.
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Si tratta esclusivamente di retribuzione individuale corrisposta unilateralmente dall'azienda in base a criteri e per quantità da essa stessa definite, non contrattato con le organizzazioni sindacali; se sottoforma di salario mensile o orario permanente ed entra a far parte della retribuzione globale di fatto
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Per i lavoratori qualificati come quadri viene corrisposta dal 1/1/2004 una indennità di funzione pari a 114,00 € mensili comprensive dell'elemento retributivo previsto per gli altri lavoratori inquadrati nella 7^ categoria (pari a 59,39 €)
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La contrattazione integrativa aziendale ha prodotto questo istituto retributivo che è diversamente valorizzato in base all'inquadramento di categoria; con l'accordo aziendale del 01/01/1990 il terzo elemento si è consolidato secondo i valori riportati nella tabella che segue:
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ELEMENTO SALARIALE RETRIBUTIVO Per i lavoratori inquadrati in 7^ categoria è previsto un Elemento Salariale Retributivo di € 59,39 mensili lordi riconosciuti dal CCNL 14/12/19990
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ELEMENTO DISTINTO DELLA RETRIBUZIONE L'Elemento Distinto della Retribuzione, pari a € 10,33 mese, € 0,0597 h uguale per tutte le categorie (tale importo è frazionabile a giornata e a ora, sulla base dei coefficienti previsti e sarà proporzionalmente ridotto in caso di prestazioni part time), è stato introdotto a parziale recupero della perdita dell'indennità di Contingenza in conseguenza di quanto pattuito con il protocollo del 31 luglio 1992, e vale per il compito di tutti gli istituti ad esclusione delle maggiorazioni orarie.
A decorrere dal 1 gennaio 2013 (con l'accordo firmato da Csil-Uil e Confindustria e applicato unilateralmente dall' Azienda Siae Microelettronica) nei minimi tabellari sarà conglobato l'importo dell'Elemento Distinto della Retribuzione |
INDENNITÀ VACANZA CONTRATTUALE L'indennità di vacanza contrattuale, è stata stabilita dall'accordo del luglio 1993 ed è legata al mancato rinnovo
contrattuale. Comunque l'indennità di vacanza cessa di essere erogata dalla decorrenza dell'accordo di rinnovo del contratto
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E' la somma delle singole voci retributive mensili.
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In caso di mancato utilizzo per festività, malattia, infortuni, ferie, ecc, al lavoratore spetta l’indennità mancata mensa con un valore definito dal CCIA. Secondo la legge n. 359 del 1992 l'importo della mancata mensa, non fa parte della retribuzione e non incide su nessun istituto. Il valore convenzionale della mensa (0,103 €) è utile ai fini del calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza. Indietro
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L’indennità turni è 8,55 € giornalieri, per la determinazione del salario orario è di 162,19 (coefficiente di calcolo dell'orario settimanale base di 38 ore e 1/4). Con incidenza sugli istituti contrattuali (TFR; ferie, tredicesima, festività), erogata esclusivamente se la prestazione effettiva giornaliera è pari o superiore al 50% dell’orario di turno, e avverrà entro il periodo di paga di marzo dell’anno successivo a quello di riferimento
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E' un'indennità che non ha carattere di retribuzione ma di rimborso delle spese sostenute dai lavoratori comandati a prestare la propria opera fuori dalla sede di lavoro per la quale sono assunti o nella quale sono stati effettivamente trasferiti.
Per
tale motivo non ha natura retributiva
Con il CCNL 2012 per tutti i lavoratori la misura dell' indennità è una cifra forfettaria
Oppure è sostituita da rimborsi concordati aziendalmente E'
possibile sostituire l'indennità, anche in modo parziale, con il
rimborso delle spese effettivamente sostenute come da CCIA Il
rimborso forfetario concorre alla formazione del reddito in misura
parziale. Si
configura un rimborso misto nel caso in cui vengono rimborsate al
dipendente o al collaboratore: In
tale situazione, la franchigia di € 46,48 o € 77,47 giornaliere,
prevista per il rimborso forfetario dovrà essere ridotta di due
terzi.
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E'
il rimborso per le spese effettuate nello svolgimento della mansione
lavorativa, un esempio classico sono le spese di trasferta sostenute
(di vitto e alloggio, che al dipendente sono restituite esattamente
quali risultano dai documenti prodotti).
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ELEMENTO RETRIBUTIVO EX CCIA 2008 E' una voce frutto della contrattazione integrativa aziendale CCIA 2008 ed ha consolidato con un minimo garantito le seguenti voci:
La quota " Ex recupero inflazione 3° el. - ex PDR -ex PF - CCIA 2012 " è erogata unilateralmente dall' Azienda Siae Microelettronica, senza che si sia raggiunto un accordo sul CCIA 2012
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STRAORDINARI ............% MESE PRECEDENTE
Le ore di straordinario, ossia il prolungamento dell'orario di lavoro oltre il limite (giornaliero 2 h al giorno e 8 alla settimana ) previsto dal contratto o il lavoro su turni, festivo o notturno vengono retribuiti con la maggiorazione della retribuzione prevista dal contratto nazionale
Per lavoro notturno si intende quello che decorre «dalle 12 ore successive all' inizio del turno del mattino per ciascun gruppo lavorativo», ossia in genere quello successivo alle ore 19.00, nell' ipotesi di inizio dei turni alle ore 7.00.
Le ore di straordinario retribuite sono quelle effettuate nel mese precedente
STRAORDINARIO | LAVORO NON A TURNI | LAVORO A TURNI |
Lavoro straordinario per le prime 2 ore | 25% | 25% |
Lavoro straordinario ore successive | 30% | 30% |
Notturno fino le ore 22 (2) | 20% | 20% |
Notturno oltre le ore 22 (2) | 30% | 20% |
Straordinario Festivo | 50% | 50% |
Festivo con riposo compensativo (1) | 10% | 10% |
Straordinario festivo oltre le 8 ore | 55% | 55% |
Straordinario festivo con riposo compensativo oltre le 8 ore (1) | 35% | 35% |
Straordinario notturno per le prime 2 ore | 50% | 40% |
Straordinario notturno ore successive | 50% | 45% |
Straordinario notturno festivo | 60% | 60% |
Straordinario notturno festivo con riposo compensativo (1) | 35% | 35% |
Straordinario notturno festivo oltre le 8 ore | 75% | 65% |
Straordinario notturno festivo con riposo compensativo oltre le 8 ore (1) | 55% | 50% |
(1) Il lavoro festivo in
giorno di domenica, con riposo compensativo è consentito solo nei
casi previsti dalla legge
(2) Il lavoro notturno, ai fini retributivi, decorre dalle 12 ore successive all'inizio del turno del mattino |
Straordinario = (TOTALE RETRIBUTIVO / 165,65) x ...... %
NOTA SU STRAORDINARI:
Ci preme ricordare che il CCNL stabilisce una
regolamentazione sul ricorso agli straordinari, prevedendone un limite
massimo ( 2 ore giornaliere, 8 ore settimanali; 200 ore annue per ciascun
lavoratore; 250 ore annue per aziende fino a 200 dipendenti) e
l'informazione preventiva alle RSU; sono esenti da tale informazione: 40
ore annue pro capite per lavoratori turnisti o dipendenti da aziende
superiori ai 200 dipendenti, 48 ore annue per le aziende fino a 200
dipendenti, per queste ultime ore l'azienda è comunque tenuta a una
comunicazione quadrimestrale alle RSU.
L'orario plurisettimanale
120 ore
annue pro capite per dipendenti da aziende superiori ai 200 dipendenti, 128 ore
annue per le aziende fino a 200 dipendenti. Le 120 ore possono essere utilizzate
con un mix tra straordinario e orario plurisettimanale, la cui somma non può
comunque superare le 120 ore (128) annue.
con i seguenti limiti :
- per l’orario plurisettimanale massimo 80 ore, e di conseguenza gli
straordinari non potranno superare le 40 ore (o 48).
- per le ore straordinarie massimo 80 ore (o 88) e di conseguenza anche l’orario
plurisettimanale non può superare le 40 ore.
Sono previste procedure di esame congiunto preventivo con le RSU della durata di 10 giorni trascorsi i quali l'Azienda può procedere
ASTENSIONE ANTICIPATA | ASTENSIONE OBBLIGATORIA | ASTENSIONE FACOLTATIVA |
RIPOSI GIORNALIERI |
PERMESSI PER MALATTIA DEL BAMBINO | |
Trattamento economico |
Durante l'astensione anticipata alla lavoratrice viene corrisposta l'intera retribuzione
|
Durante l'astensione obbligatoria (5 mesi) alla lavoratrice viene corrisposta l'intera retribuzione 100% e tale periodo è utile come anzianità di servizio a tutti gli effetti | Durante l’astensione facoltativa a lavoratrice e lavoratore è dovuta, fino a 3 anni di vita del bambino, un’indennità pari al 30% della retribuzione per un massimo di 6 mesi riferito ad entrambi i genitori |
I permessi giornalieri non danno luogo a decurtazione della retribuzione, ma sono assoggettati a contribuzione figurativa ridotta |
Per tali assenze non è corrisposta la retribuzione diritto alla contribuzione figurativa fino ai 3 anni e figurativa ridotta dai 3 agli 8 anni; tali periodi sono computati nell’anzianità di servizio tranne che per gli effetti relativi a ferie e tredicesima |
Modalità |
In caso di complicanze nella gestazione, di condizioni ambientali pregiudizievoli e di impossibilità di adibire a altre mansioni, può essere richiesta l'astensione anticipata (presentando domanda al servizio ispettivo Direzione Provinciale del lavoro, corredata di certificato medico)
|
L'astensione lavorativa alle donne nei 2 mesi precedenti il parto e nei 3 mesi successivi; fermo restando la durata del periodo di astensione di 5 mesi, è prevista la possibilità di continuare a lavorare fino all’ottavo mese di gravidanza (con attestazione medica che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute di madre e figlio) | Esaurita l’astensione obbligatoria (il padre anche da dopo la nascita), entro i primi 8 anni di vita del bambino i genitori possono assentarsi dal lavoro per un periodo complessivo di 10 mesi; il diritto compete alla madre per un max di 6 mesi e al padre per 6 mesi (tranne il caso in cui si astenga dal lavoro per un periodo non inferiore a 3 mesi, in tal caso il limite è elevato a 7, nel rispetto del tetto max elevato a 11 usufruibile da entrambi i genitori); richiesta con 15 giorni di preavviso e documentazione | Alla madre lavoratrice sono riconosciuti riposi giornalieri, durante il primo anno di vita del bambino, per complessive 2 h al giorno se l’orario è di almeno 6 h; sono estesi al padre se la madre non se ne avvale, la madre non è lavoratrice dipendente o i figli sono affidati solo al padre (non sono riconosciuti se la madre è in astensione obbligatoria o facoltativa) |
Entrambi i genitori hanno diritto di astenersi dal lavoro durante le malattie del bambino di età inferiore agli 8 anni; dai 3 agli 8 anni l’astensione è possibile nei limiti di 5 giorni annui per ciascun genitore (presentazione certificato medico); il ricovero ospedaliero del figlio interrompe il decorso delle ferie del genitore; lavoratrice e lavoratore sono tenuti ad auto certificare che l’altro genitore non sia in astensione dal lavoro negli stessi giorni e per lo stesso motivo |
L’assegno per il nucleo familiare é determinato, in misura differenziata, in relazione
al numero dei componenti il nucleo familiare e al reddito globale del medesimo.
Il reddito familiare é costituito dalla somma dei redditi
(reddito complessivo lordo) assoggettabili a Irpef conseguiti dai predetti componenti
del nucleo familiari nell’anno solare precedente il 1° luglio di ciascun anno e ha
valore per la corresponsione dell’assegno fino al 30 giugno dell’anno successivo.
L’individuazione dei componenti il nucleo va effettuata con riferimento al richiedente
l’assegno.
Per visionare gli importi delle tabelle collegarsi al sito Inps
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TRATTAMENTO ECONOMICO IN CASO DI MALATTIA (COMPORTO SEMPLICE) |
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Anzianità aziendale |
Conservazione del posto |
Trattamento economico 100% |
Trattamento economico 80% |
fino a 3 anni |
183 giorni |
122 giorni (4 mesi) |
il periodo restante |
da 3 a 6 anni |
274 giorni |
153 giorni (5 mesi) |
il periodo restante |
oltre i 6 anni |
365 giorni |
214 giorni (7 mesi) |
il periodo restante |
Questo costituisce una previsione di miglior favore circoscritta a specifici casi di malattie particolarmente gravi e continuative
TRATTAMENTO ECONOMICO IN CASO DI MALATTIA (COMPORTO PROLUNGATO) |
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Anzianità aziendale | Conservazione del posto | Trattamento economico 100% | Trattamento economico 80% |
fino a 3 anni |
274 giorni |
122 giorni (4 mesi) |
il periodo restante |
da 3 a 6 anni |
411 giorni |
153 giorni (5 mesi) |
il periodo restante |
oltre i 6 anni |
548 giorni |
214 giorni (7 mesi) |
il periodo restante |
I periodi di ricovero ospedaliero di durata superiore ai 10 giorni lavorativi sono retribuiti con l’intera retribuzione globale in aggiunta al trattamento economico di cui sopra fino ad un massimo di 61 giorni di calendario
Nel caso in cui durante l’anno (1 gennaio - 31 dicembre) si siano verificate assenze per malattia di durata non superiore ai 5 giorni per un numero di eventi superiori a 3, i primi 3 giorni della quarta e delle successive assenze di durata superiore ai 5 giorni saranno retribuiti nel seguente modo
TRATTAMENTO ECONOMICO IN CASO DI MALATTIA BREVI |
||
Malattie fino a 5 giorni |
Trattamento economico primi 3 giorni |
Trattamento economico dal 4 giorno |
fino a 3 malattie |
100% |
100% |
la 4 malattia |
66% |
100% |
dalla 5 e successive |
50% |
100% |
Dalla 1ª alla 3ª malattia breve (5 giorni) il
pagamento dei primi 3 giorni rimane al 100%.
Dalla 4ª malattia breve il trattamento dei primi 3 giorni sarà pari
al 66%, dalla 5ª malattia in poi sarà al 50%.
La regola viene calcolata su base annuale
In caso di autoveicoli, motocicli e ciclomotori concessi ad uso promiscuo ai dipendenti è assoggetato a tassazione, quale compenso in natura, un ammontare pari al 30% dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 Km calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle elaborate annualmente dall'ACI e pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale
* eventuali somme trattenute al lavoratore per l'uso del autoveicolo I trattamenti economici sono esclusi dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto.
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Una tantum sono quote di salario che l'azienda eroga in modo individuale e senza criteri definiti di distribuzione; oppure contrattate con le Organizzazioni Sindacali per recuperare parte del salario nel periodo di mancato rinnovo contrattuale; può essere erogata saltuariamente; ed è esclusa dalla retribuzione globale di fatto I trattamenti economici sono esclusi dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto.
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Cometa è il fondo pensione dei metalmeccanici, nato dall’accordo tra le organizzazioni di categoria delle imprese (Federmeccanica ed Assistal) e dei lavoratori (Fim, Fiom, Uilm, Fismic).
(1) I contributi a carico del lavoratore e del datore di lavoro sono calcolati in base al valore cumulato di minimi contrattuali, contingenza, EDR, indennità di funzione quadri ed elemento retributivo per la 7^ categoria. (2) Fermo restando il contributo minimo a carico del lavoratore per avere diritto al contributo del datore di lavoro, il lavoratore può fissare liberamente una misura maggiore di contribuzione secondo gli accordi contrattuali delle parti. La misura di contribuzione è scelta dal lavoratore al momento dell'adesione e può essere successivamente variata. facoltà potrà essere esercitata dal lavoratore, mediante apposito modulo reperibile in azienda, entro il 30 novembre di ogni anno con efficacia a decorrere dal 1° gennaio successivo.
(3) I lavoratori già
occupati al 28.04.1993 hanno la possibilità di versare una quota
minima del 40%, o in alternativa il 100% (in caso di tacito
conferimento verrà versato al Fondo il 100% del TFR maturando).
Il prelievo è effettuato mensilmente e versato al fondo trimestralmente
Si tratta di una imposta che di fatto ha
sostituito il vecchio contributo che finanziava il sistema Sanitario
Pubblico ,
A differenza delle ritenute fiscali (effettuate mese per mese), l'addizionale viene determinata dal datore di lavoro in sede di conguaglio e poi in trattenuta in 11 rate (da Gennaio a Novembre) di pari importo nell'anno successivo ( in caso di risoluzione del rapporto nel corso dell'anno viene trattenuta in un unica soluzione al momento della cessazione)
Oltre alle trattenute previdenziali ed assistenziali, sulla retribuzione del lavoratore dipendente l’azienda provvede a; calcolare, trattenere e versare allo stato (imposta sui redditi delle persone fisiche - IRPEF),la trattenuta viene prelevata dalle buste paga dall’azienda, che in questo caso diventa sostituto d’imposta, e versata in acconti mensili Imponibile fiscale è dato dal totale della retribuzione lorda (stipendio, mensilità aggiuntive, premi aziendali) diminuito delle trattenute previdenziali (INPS e Fondo complementare); non concorrono alla formazione del reddito complessivo parti della “busta paga” che sono esenti da tassazione, quali ad esempio: assegno del nucleo familiare Le aziende si devono regolare mensilmente, per effettuare “acconti” di tassazione più vicini possibili al reale, quindi per ottenere il reddito annuo lo simuleranno (il mensile per il numero mensilità 13 ) per inserirlo nella formula di calcolo; Tabella delle aliquote di tassazione IRPEF
Esempio Annuo Lavoratore 5° livello
Esempio mensile Lavoratore 5° livello
Se il lavoratore possiede anche altri redditi o può far valere spese deducibili ( mutuo, spese mediche, scolastiche ecc.), dovrà provvedere alla dichiarazione dei redditi con modello 730 o Unico.
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