BUSTA PAGA 

 MARZO 2014  

Ditta: ITALIA Contratto: Metalmeccanici Cod. Fisc.: 001265478  Pos. Inps: 123456789     Pos. Inail: 987654321        
Nome: MARIO ROSSI Cod. Fisc.: RSSMRA65L14H695G N° Matricola: 20170 Categoria: Livello 05
Qualifica : Impiegato Centro di costo: 00120 Data Assunzione:13/03/1987   
 data scatti : 01/09/2013 N° scatti: 3     
 Minimo  Scatti  Scatti Cong  Superm.  El. CCNL  Acc. Qua.  3° Elemen.  El Apa  E.D.R.  I.V.C.

1.724,89

88,92   680,33     202,96   0,00  
   Totale retributivo

2.697,10

           
Cod. Descrizione  Ore - Giorni Compenso Unit.  Trattenute  Competenze
2000

 Retribuzione

26,00 89,40 2.697,10
4801

 Premio di risultato

2809

 Indennità mensa

4,00 0,10 0,40
2816

 Elemento retributivo EX - CCIA 2008

324,01
2900

 Giorni Lavorati

21,00
2901

 Ore lavorate

153,30
3800

 Numero pasti mensa

17,00 0,08 1,32
4034

 Straordinario ..... % M.P.

3,00 17,55 52,65

 Indennità turni

 Indennità trasferta

 Rimborso piè di lista

 

 Maternità

4035

 Congedo matrimoniale

4036

 Gravi motivi familiari

 Infortunio sul lavoro

480

 Assegni familiari

480

 Permessi

1,50 21,06
 

 Banca ore

       
4802

 Ferie godute

 

 Donazione sangue

       

 Malattia

 Una tantum

 Benefit auto

5900

 Reperibilità

5550

 Imponibile non arrotondato

3.073,95
5817

 Contributo F.A.P. .... %

3.074,00 291,72
6480

 Cometa 1 -1,20% C/DIP

1,2 1.724,89 20,70
6839

 Addizionale comunale 30% A.C.

10,40
6841

 Addizionale Regionale A.P.

37,27
6842

 Imposta netta (cod. 1001)

  717,15
6851

 Addizionale Comunale A.P.

20,88
6857

 Addizionale Comunale residua A.P.

167,04  
6858

 Addizionale Regionale residua A.P.

297,33  
6866

 Addizionale comunale 30% totale

93,60  
6891

 Trattenuta Sindacale

17,25
9600

 Ferie ore spettanti annue

31,00
9602

 Ferie ore godute annue IM

3,00
TOTALE

1.111,77

3.073,95

DATI FISCALI

Detrazioni

 Cogniuge

58,60

 Figli

60,02

 Altri

 Lav. Dip.

42,72

 Detr. per oneri

   
   
   

 Detr. L. dip. mm

42,72

 Detr. Fam. mm.

118,62

DATI FISCALI

   

 Imp. Fisc. Mese

2.761,53

 Imp. lorda mese

878,49

 Detraz. Mese

161,34

 N. gg. detr. mese

31

 Imp. fisc. prog.

8.179,29

 Imp. lorda prog.

2.635,47

 Detraz. prog.

484,02

 N. gg. detr. prog.

90

 Detr. L. dip. prog.

128,16

 Detr. fam. prog.

DATI FISCALI

   

 Retr. Ut. TFR

3.021,11

 Acc. TFR Mese

223,79

 Imp CTR TFR

3.074

 CTR 0,50% TFR

15,37
   
   
   
   

 Fondi MM TFR

81,24

 Fondi MM C/AZ

20,70

 Netto da pagare

 1.962,18

         

 Descr. Banca - Versamento in C/C

Banca Intesa  - cc. 123456789
         
         

 A. pre.

 Spett.

 God.

 Saldo

 Ferie

42,50 151,76 138,00 56,26

 PAR

DATI PREVIDENZIALI

 Marche

 Giorni

 Sett.

26 4
   
   

 Imp. Prev

3.073,95

 Imp. INAIL

3.074,00

DATI PREVIDENZIALI

 Imp.Prev. PR.

9.116,00

 CRT Prev. PR.

927,20

 CRT 1% Ag. PR.

 Cometa

81,24
   

DATI PREVIDENZIALI

 TFR F. Di

243,72

 ABB. F. Di

 Data Valu.

 Data A. Co

 TFR 12 AP

20.112,34

ALTRI DATI

 C. Ore AP

4

 C. Ore AC

26

 C. Ore GD

10

 C. Ore SD

20
   

ALTRI DATI

 Ferie + AP

 Ferie + AC

 

 Ferie + GD

 

 Ferie + SD

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BUSTA PAGA

La busta paga è il documento riepilogativo della "paga", cioè del corrispettivo che è dato al lavoratore alle dipendenze di un datore di lavoro, in proporzione del lavoro prestato .
L'azienda ha l'obbligo (previsto dalla legge 5 gennaio 1953, n° 4) di consegnare con la retribuzione un prospetto paga in cui devono essere chiaramente indicati tutti gli elementi che concorrono a determinare l a retribuzione lorda e la paga netta.
E' assolutamente indispensabile conservare i cedolini della Busta paga per documentare ogni contestazione agli errori aziendali

Nella testata compaiono i dati del datore di lavoro :la Denominazione sociale , il codice fiscale , la matricola INPS (codice che solitamente va inserito nel modulo di malattia )è l'ente che si occupa dell' apparato pensionistico,a cui il datore di lavoro deve versare mensilmente una quota, trattenuta dalla busta paga, per ogni persona alle sue dipendenze. INAIL (Ente che gestisce l'assicurazione obbligatoria Infortuni sul lavoro), totalmente a carico del datore di lavoro e calcolata sulla base dell'effettiva pericolosità e rischio della mansione ricoperta. .

La busta paga è composta dalle seguenti voci:

  •  i dati anagrafìci 

  • il numero di matricola che è il numero di iscrizione del dipendente nel libro matricola aziendale

  • livello in cui è inquadrato il dipendente in base al quale viene corrisposto il minimo contrattuale

  • qualifica dipendente

  • il centro di costo che ha rilevanza per la contabilità aziendale

  • la data scatti si riferisce alla data del successivo scatto di anzianità , che però sono stati aboliti per il contratto dal 1/1/1991.  

  • Gli elementi della retribuzione:    

  • diretta, relativa al lavoro prestato dal lavoratore;

  • indiretta, dovuta a specifici istituti contrattuali (ferie, festività, 13° mensilità, maternità, malattia, infortuni, cassa integrazione ecc.)

  • differita, quella parte di retribuzione che l’azienda accantona e che verrà consegnata al lavoratore al termine del rapporto di lavoro sotto il nome di Tfr o liquidazione

  • Le trattenute previdenziali

  • Le trattenute fiscali

  • L'assegno per il nucleo familiare

ATTENZIONE: responsabile della tassazione è comunque sempre il contribuente, anche se la ditta funge da tramite (sostituto d'imposta), è quindi necessario:

  • compilare correttamente la dichiarazione annuale delle detrazioni spettanti;
  • comunicare tempestivamente ogni variazione: composizione del nucleo familiare e superamento limiti reddito per familiari a carico;
  • verificare in busta la corretta applicazione delle trattenute;
  • in caso di cambio ditta, consegnare alla nuova ditta il CUD di quella precedente, al fine di evitare di dover effettuare pesanti versamenti a conguaglio per il cumulo dei due redditi annui;

 

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MINIMO CONTRATTUALE

Si tratta di un istituto retributivo definito dal Contratto Nazionale di Lavoro dei Metalmeccanici Industria Privata.

In base alla mansione che svolgono e alla loro qualifica professionale, i lavoratori sono oggetto di una classificazione per categorie ad ognuna delle quali corrisponde un minimo contrattuale.

Qui di seguito la tabella dei minimi contrattuali per categoria così come risultano a seguito del rinnovo contrattuale realizzato unitariamente il 20 gennaio 2008 e valido fino al 31 dicembre 2009 e come risulteranno dopo l'accordo separato, firmato esclusivamente da FIM-CISL e UILM-UIL, il 15 ottobre 2009 e il 5 dicembre 2012 e applicato unilateralmente dall'Azienda Siae Microelettronica.

 

Categoria

Minimo
Contrattuale
da 1/1/2008
Minimo
Contrattuale
da 1/1/2009

Minimo
Contrattuale
da 1/9/2009

Minimo
Contrattuale
da 1/1/2010

Minimo
Contrattuale
da 1/1/2011
Minimo
Contrattuale
da 1/1/2012
Minimo
Contrattuale
da 1/1/2013
Minimo
Contrattuale
da 1/1/2014
Minimo
Contrattuale
da 1/1/2015
1 € 1.095,60 € 1.118,72 € 1.137,48 € 1.154,98 € 1.179,98 € 1.206,23 € 1.238,44 € 1.266,57 € 1.297,51
2 € 1.197,76 € 1.224,82 € 1.246,75 € 1.267,23 € 1.296,48 € 1.327,19 € 1.363,11 € 1.396,02 € 1.432,58
3 € 1.313,50 € 1.345,41 € 1.37129 € 1.395,44 € 1.429,94 € 1.466,17 € 1.506,69 € 1.545,50 € 1.588,63
3s               € 1.578,14 € 1.622,96
4 € 1.366,80 € 1.400,56 € 1.427,94 € 1.453,49 € 1.489,99 € 1.528,32 € 1.570,59 € 1.6311,65 € 1.657,28
5 € 1.457,56 € 1.494,56 € 1.524,56 € 1.552,56 € 1.592,56 € 1.634,56 € 1.679,89 € 1.724,89 € 1.774,89
5s € 1.552,48 € 1.593,41 € 1.626,59 € 1.657,57 € 1.701,82 € 1.748,28 € 1.797,33 € 1.847,11 € 1.902,42
6 € 1.666,08 € 1.710,02 € 1.745,64 € 1.778,89 € 1.826,39 € 1.876,27 € 1.928,16 € 1.981,60 € 2040,98
7 € 1.805,89 € 1.854,45 € 1.893,83 € 1.930,58 € 1.983,08 € 2.038,21 € 2.094,48 € 2.212,93 € 2.278,56
8               € 2.267,54 € 2.333,17

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SCATTI D'ANZIANITA'

Ogni lavoratore, per ciascun biennio di anzianità di servizio maturato nella medesima categoria, avrà diritto ad un "aumento periodico di anzianità" più comunemente definito "scatto".
Per quanto riguarda il numero massimo di scatti di anzianità maturabili occorre fare una distinzione: i lavoratori già in servizio fino a tutto il 16 luglio 1979, e contestualmente con qualifica di impiegato alla medesima data, hanno diritto ad un massimo di 12 scatti biennali, mentre quelli assunti successivamente ne possono maturare fino a 5.
I lavoratori con qualifica di operaio hanno sempre avuto e continuano ad avere la possibilità di maturare fino a 5 scatti.

L'importo di ciascuno scatto venne fissato in cifra al valore in essere al 31/12/1998; tale valore fu poi ricontrattato finché, a decorrere dal 1 gennaio 2001, l'importo di ogni scatto ha assunto il valore riportato nella tabella che segue:

Categorie Importi
1 € 18,49
2 € 21,59
3 € 25,05
4 € 26,75
5 € 29,64
5s € 32,43
6 € 36,41
7 € 40,96
 
Per quanto riguarda i passaggi da una categoria all'altra superiore, valgono le seguenti regole:
  • Viene conservato il numero di scatti maturato e si prosegue a maturarne ulteriori fino al numero massimo previsto (5 o 12, come sopra specificato).
  • Il valore degli scatti già maturati viene ragguagliato a quello previsto per la categoria di arrivo.
  • Il conseguimento della qualifica di Quadro non modifica nulla per quanto riguarda gli scatti di anzianità.

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SCATTI CONGELATI

per i lavoratori già in servizio alla data del 16 luglio 1979, il valore degli scatti è quello indicato nella tabella che segue:

CATEGORIE valore scatti maturati prima del 31-12-79 valore scatti maturati dall'1-1-80 al valore scatti maturati dal
2 € 24,30 31-12-90: € 11,58 1-1-91: € 21,59
3 € 27,76 28-02-89: € 12,02 1-3-89: € 25,05
4 € 29,47 29-02-88: € 12,30 1-3-88: € 26,75
5 € 32,36 31-01-87: € 13,32 1-2-87: € 29,64
5s € 35,07 31-01-87: € 13,97 1-2-87: € 32,43
6 € 39,12 31-01-87: € 15,26 1-2-87: € 36,41
7 € 43,67 31-12-84: € 15,90 1-1-85: € 40,96

Questo istituto è costituito da una cifra pari a  € 1,55 per ogni scatto maturato a tutto il 31 dicembre 1979 così come previsto dal vigente Contratto Nazionale di Lavoro.
 

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SUPERMINIMO INDIVIDUALE

 Si tratta esclusivamente di retribuzione individuale corrisposta unilateralmente dall'azienda in base a criteri e per quantità da essa stessa definite, non contrattato con le organizzazioni sindacali; se sottoforma di salario mensile o orario permanente ed entra a far parte della retribuzione globale di fatto

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INDENNITA' DI FUNZIONE QUADRI

Per i lavoratori qualificati come quadri viene corrisposta dal 1/1/2004 una indennità di funzione pari a 114,00 € mensili comprensive dell'elemento retributivo previsto per gli altri lavoratori inquadrati nella 7^ categoria (pari a 59,39 €)

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TERZO ELEMENTO

La contrattazione integrativa aziendale ha prodotto questo istituto retributivo che è diversamente valorizzato in base all'inquadramento di categoria; con l'accordo aziendale del 01/01/1990 il terzo elemento si è consolidato secondo i valori riportati nella tabella che segue:
                                                            
Categorie Importi
1 131,18
2 131,18
3 152,87
4 171,98
5 202,96
5bis 226,72
5s 226,72
6 € 255,64
6bis € 255,64
7 € 291,28
8 € 291,28

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ELEMENTO SALARIALE RETRIBUTIVO

Per i lavoratori inquadrati in 7^ categoria è previsto un Elemento Salariale Retributivo di   € 59,39 mensili  lordi riconosciuti dal CCNL 14/12/19990

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ELEMENTO DISTINTO DELLA RETRIBUZIONE

L'Elemento Distinto della Retribuzione, pari a € 10,33 mese, € 0,0597 h uguale per tutte le categorie (tale importo è frazionabile a giornata e a ora, sulla base dei coefficienti previsti e sarà proporzionalmente ridotto in caso di prestazioni part time), è stato introdotto a parziale recupero della perdita dell'indennità di Contingenza in conseguenza di quanto pattuito con il protocollo del 31 luglio 1992, e vale per il compito di tutti gli istituti ad esclusione delle maggiorazioni orarie.

 

A decorrere dal 1 gennaio 2013 (con l'accordo firmato da Csil-Uil e Confindustria e applicato unilateralmente dall' Azienda Siae Microelettronica) nei minimi tabellari sarà conglobato l'importo dell'Elemento Distinto della Retribuzione

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INDENNITÀ VACANZA CONTRATTUALE

L'indennità di vacanza contrattuale, è stata stabilita dall'accordo del luglio 1993 ed è legata al mancato rinnovo contrattuale. 
Qualora le parti non si accordano sulla cifra di aumento contrattuale scatta l'indennità di vacanza contrattuale pari al 30% del tasso di inflazione programmata, dal terzo mese successivo a quello di scadenza del contratto o della data di presentazione della piattaforma contrattuale, diventa il 50% trascorsi sei mesi. 
Sostanzialmente si prende il tasso di inflazione programmata, si moltiplica per i coefficienti sopra ricordati per ottenere quel valore percentuale che, moltiplicato per i minimi tabellari, stabilisce appunto l'indennità di vacanza contrattuale.

Comunque l'indennità di vacanza cessa di essere erogata dalla decorrenza dell'accordo di rinnovo del contratto

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TOTALE RETRIBUTIVO

E' la somma delle singole voci retributive mensili.

  • Totale retributivo =  ( MINIMO + SCATTI + SCATTI CONGELATI + SUPERMINIMO + 3° ELEMENTO + EDR + IVC )

  • Paga oraria = ( TOTALE RETRIBUTIVO / 165,65 )

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RETRIBUZIONE

La voce Retribuzione riporta il valore della retribuzione di fatto. Questo valore è riportato indicando i giorni lavorativi previsti dal contratto (26), lo stipendio giornaliero e il totale mensile

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PREMIO DI RISULTATO

Premio di risultato (PDR): è un elemento retributivo contrattato a livello aziendale con cui si istituisce un premio, collegato ai risultati conseguiti rispetto ad obiettivi quali produttività, qualità, redditività; è uguale per tutti i dipendenti indipendentemente dal livello

Ne prevede la parziale decontribuzione (limite max del 3% sul reddito imponibile annuo), ma con copertura pensionistica figurativa e la tassazione forfetaria al 10% (in sostituzione dell'imposta IRPEF,addizionali regionali e comunali) per redditi inferiori ai 40.000 € ma le somme fiscalmente agevolate non possono superare i 2.500 €.

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INDENNITA' MENSA

In caso di mancato utilizzo per festività, malattia, infortuni, ferie, ecc, al lavoratore spetta l’indennità mancata mensa con un valore definito dal CCIA.
Secondo la legge n. 359 del 1992 l'importo della mancata mensa, non fa parte della retribuzione e non incide su nessun istituto.
Il valore convenzionale della mensa (0,103 €) è utile ai fini del calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza.

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INDENNITA' TURNI

 

L’indennità turni è 8,55 € giornalieri, per la determinazione del salario orario è di 162,19  (coefficiente di calcolo dell'orario settimanale base di 38 ore e 1/4). Con incidenza sugli istituti contrattuali (TFR; ferie, tredicesima, festività), erogata esclusivamente se la prestazione effettiva giornaliera è pari o superiore al 50% dell’orario di turno, e avverrà entro il periodo di paga di marzo dell’anno successivo a quello di riferimento

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INDENNITA' TRASFERTA

 

E' un'indennità che non ha carattere di retribuzione ma di rimborso delle spese sostenute dai lavoratori comandati a prestare la propria opera fuori dalla sede di lavoro per la quale sono assunti o nella quale sono stati effettivamente trasferiti.

 

Per tale motivo non ha natura retributiva

Con il CCNL 2012 per tutti i lavoratori la misura dell' indennità è una cifra forfettaria

 
trasferta intera € 42,80
quota pasto € 11,72
quota per pernottamento € 19,36

 

Oppure è sostituita da rimborsi concordati aziendalmente

E' possibile sostituire l'indennità, anche in modo parziale, con il rimborso delle spese effettivamente sostenute come da CCIA
• 19,00€ euro per l’Italia e per gli Stati Membri dell’Unione Europea 1
• 38,00€ euro per il resto del mondo.
Al lavoratore che, inviato in trasferta, effettui il viaggio durante la giornata di domenica verranno accreditate 7,65 ore di ferie in compensazione, se la partenza dal domicilio del lavoratore avviene prima delle ore 12.30.
Al lavoratore che, inviato in trasferta, effettui il viaggio durante la giornata di domenica verranno accreditate 3,75 ore di ferie in compensazione se la partenza dal domicilio del lavoratore avviene dopo le ore 12.30.

Il rimborso forfetario concorre alla formazione del reddito in misura parziale.
Il rimborso forfetario delle spese di vitto e alloggio effettuate fuori del territorio comunale dove si trova la sede di lavoro di lavoro concorre a formare il reddito del percettore per la parte eccedente i seguenti importi:
- € 46,48, al netto delle spese di viaggio, per le trasferte in Italia
- € 77,47, al netto delle spese di viaggio, per le trasferte all’estero.
Tale eccedenza costituisce reddito per il dipendente e per il collaboratore e, conseguentemente, il datore di lavoro deve operare sulla stessa le ritenute di legge.

Si configura un rimborso misto nel caso in cui vengono rimborsate al dipendente o al collaboratore:
1) le spese di alloggio (oppure quando l’alloggio è fornito gratuitamente) o di vitto e viene anche corrisposta l’indennità di trasferta; 
2) le spese di alloggio (ovvero quando l’alloggio è fornito gratuitamente) e di vitto e viene pure corrisposta l’indennità di trasferta.

In tale situazione, la franchigia di € 46,48 o € 77,47 giornaliere, prevista per il rimborso forfetario dovrà essere ridotta di due terzi.
Pertanto, il rimborso in forma mista delle spese di vitto e alloggio relativo alle trasferte effettuate fuori del territorio comunale in cui si trova la sede di lavoro concorre a formare il reddito del lavoratore per la parte eccedente i seguenti importi:
-  € 46,48, al netto delle spese di viaggio, per le trasferte in Italia;
-  € 77,47, al netto delle spese di viaggio, per le trasferte all’estero.



 

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RIMBORSO PIE' DI LISTA

 

E' il rimborso per le spese effettuate nello svolgimento della mansione lavorativa, un esempio classico sono le spese di trasferta sostenute (di vitto e alloggio, che al dipendente sono restituite esattamente quali risultano dai documenti prodotti).
Il rimborso a piè di lista è definito anche voce neutra perché non assoggettabile né a trattenute fiscali, né a contributi previdenziali, pur incrementando il netto in busta paga.

 

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NUMERO PASTI MENSA

 

Sono i pasti mensa consumati nel mese precedende

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ELEMENTO RETRIBUTIVO EX CCIA 2008

E' una voce frutto della contrattazione integrativa aziendale CCIA 2008 ed ha consolidato con un minimo garantito le seguenti voci:

PARTI CONSOLIDATE EROGAZIONE €
Ex premio feriale € 99,16
Ex premio di risultato CCIA 2004 € 97,85
Ex una tantum 2004/2006 € 45,00
Ex recupero inflazione 3° el. - ex PDR -ex PF - CCIA 2008 € 32,00
Ex recupero inflazione 3° el. - ex PDR -ex PF - CCIA 2012 € 50,00

 La quota " Ex recupero inflazione 3° el. - ex PDR -ex PF - CCIA 2012 " è erogata unilateralmente dall' Azienda Siae Microelettronica, senza che si sia raggiunto un accordo sul CCIA 2012

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STRAORDINARI ............% MESE PRECEDENTE

Le ore di straordinario, ossia il prolungamento dell'orario di lavoro oltre il limite (giornaliero 2 h al giorno e 8 alla settimana ) previsto dal contratto o il lavoro su turni, festivo o notturno vengono retribuiti con la maggiorazione della retribuzione prevista dal contratto nazionale

Per lavoro notturno si intende quello che decorre «dalle 12 ore successive all' inizio del turno del mattino per ciascun gruppo lavorativo», ossia in genere quello successivo alle ore 19.00, nell' ipotesi di inizio dei turni alle ore 7.00.

Le ore di straordinario retribuite sono quelle effettuate nel mese precedente

 
STRAORDINARIO LAVORO NON A TURNI LAVORO A TURNI
Lavoro straordinario per le prime 2 ore 25% 25%
Lavoro straordinario ore successive 30% 30%
Notturno fino le ore 22 (2) 20% 20%
Notturno oltre le ore 22 (2) 30% 20%
Straordinario Festivo 50% 50%
Festivo con riposo compensativo (1) 10% 10%
Straordinario festivo oltre le 8 ore 55% 55%
Straordinario festivo con riposo compensativo oltre le 8 ore (1) 35% 35%
Straordinario notturno per le prime 2 ore 50% 40%
Straordinario notturno ore successive 50% 45%
Straordinario notturno festivo 60% 60%
Straordinario notturno festivo con riposo compensativo (1) 35% 35%
Straordinario notturno festivo oltre le 8 ore 75% 65%
Straordinario notturno festivo con riposo compensativo oltre le 8 ore (1) 55% 50%
     
(1) Il lavoro festivo in giorno di domenica, con riposo compensativo è consentito solo nei casi previsti dalla legge

(2) Il lavoro notturno, ai fini retributivi, decorre dalle 12 ore successive all'inizio del turno del mattino

NOTA SU STRAORDINARI:

Ci preme ricordare che il CCNL stabilisce una regolamentazione sul ricorso agli straordinari, prevedendone un limite massimo ( 2 ore giornaliere, 8 ore settimanali; 200 ore annue per ciascun lavoratore; 250 ore annue per aziende fino a 200 dipendenti) e l'informazione preventiva alle RSU; sono esenti da tale informazione: 40 ore annue pro capite per lavoratori turnisti o dipendenti da aziende superiori ai 200 dipendenti, 48 ore annue per le aziende fino a 200 dipendenti, per queste ultime ore l'azienda è comunque tenuta a una comunicazione quadrimestrale alle RSU.

L'orario plurisettimanale 120 ore annue pro capite per dipendenti da aziende superiori ai 200 dipendenti, 128 ore annue per le aziende fino a 200 dipendenti. Le 120 ore possono essere utilizzate con un mix tra straordinario e orario plurisettimanale, la cui somma non può comunque superare le 120 ore (128) annue.
con i seguenti limiti :
- per l’orario plurisettimanale massimo 80 ore, e di conseguenza gli straordinari non potranno superare le 40 ore (o 48).
- per le ore straordinarie massimo 80 ore (o 88) e di conseguenza anche l’orario plurisettimanale non può superare le 40 ore.

Sono previste procedure di esame congiunto preventivo con le RSU della durata di 10 giorni trascorsi i quali l'Azienda può procedere

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MATERNITA'

 

In caso di maternità la lavoratrice ha diritto alla astensione obbligatoria per 2 mesi alla data presunta del parto e 3 mesi dopo il parto

 

 

  ASTENSIONE  ANTICIPATA ASTENSIONE  OBBLIGATORIA ASTENSIONE  FACOLTATIVA

RIPOSI GIORNALIERI

PERMESSI PER MALATTIA DEL BAMBINO
Trattamento economico

Durante l'astensione anticipata alla lavoratrice viene corrisposta l'intera retribuzione

Durante l'astensione obbligatoria (5 mesi) alla lavoratrice viene corrisposta l'intera retribuzione 100% e tale periodo è utile come anzianità di servizio a tutti gli effetti Durante l’astensione facoltativa a lavoratrice e lavoratore è dovuta, fino a 3 anni di vita del bambino, un’indennità pari al 30% della retribuzione per un massimo di 6 mesi riferito ad entrambi i genitori

I permessi giornalieri non danno luogo a decurtazione della retribuzione, ma sono assoggettati a contribuzione figurativa ridotta

 

Per tali assenze non è corrisposta la retribuzione diritto alla contribuzione figurativa fino ai 3 anni e figurativa ridotta dai 3 agli 8 anni; tali periodi sono computati nell’anzianità di servizio tranne che per gli effetti relativi a ferie e tredicesima

 
 Modalità 

In caso di complicanze nella gestazione, di condizioni ambientali pregiudizievoli e di impossibilità di adibire a altre mansioni, può essere richiesta l'astensione anticipata (presentando domanda al servizio ispettivo Direzione Provinciale del lavoro, corredata di certificato medico)

 

L'astensione lavorativa alle donne nei 2 mesi precedenti il parto e nei 3 mesi successivi; fermo restando la durata del periodo di astensione di 5 mesi, è prevista la possibilità di continuare a lavorare fino all’ottavo mese di gravidanza (con attestazione medica che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute di madre e figlio) Esaurita l’astensione obbligatoria (il padre anche da dopo la nascita), entro i primi 8 anni di vita del bambino i genitori possono assentarsi dal lavoro per un periodo complessivo di 10 mesi; il diritto compete alla madre per un max di 6 mesi e al padre per 6 mesi (tranne il caso in cui si astenga dal lavoro per un periodo non inferiore a 3 mesi, in tal caso il limite è elevato a 7, nel rispetto del tetto max elevato a  11 usufruibile da entrambi i genitori); richiesta con 15 giorni di preavviso e documentazione Alla madre lavoratrice sono riconosciuti riposi giornalieri, durante il primo anno di vita del bambino, per complessive 2 h al giorno se l’orario è di almeno 6 h; sono estesi al padre se la madre non se ne avvale, la madre non è lavoratrice dipendente o i figli sono affidati solo al padre (non sono riconosciuti se la madre è in astensione obbligatoria o facoltativa)

Entrambi i genitori hanno diritto di astenersi dal lavoro durante le malattie del bambino di età inferiore agli 8 anni; dai 3 agli 8 anni l’astensione è possibile nei limiti di 5 giorni annui per ciascun genitore (presentazione certificato medico); il ricovero ospedaliero del figlio interrompe il decorso delle ferie del genitore; lavoratrice e lavoratore sono tenuti ad auto certificare che l’altro genitore non sia in astensione dal lavoro negli stessi giorni e per lo stesso motivo

 

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CONGEDO MATRIMONIALE

 

In caso di matrimonio compete un permesso retribuito di 15 giorni conesecutivi (minimo 76,50 h di retribuzione globale), la richiesta va fatta con 6 gg di preavviso, e va prodotta documentazione entro 60gg. Tale permesso non può essere computato nelle ferie, è conteggiato ai fini dell’anzianità aziendale e della maturazione di ferie, 13.ma e TFR; spetta ad entrambe i coniugi ed è dovuto anche quando il lavoratore si dimetta per contrarre matrimonio

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GRAVI MOTIVI FAMILIARI

 

In caso di decesso o documentata grave malattia del coniuge o di un parente entro il 2° grado o del convivente (documentazione anagrafica) competono 3 giorni all'anno di permesso retribuito; il lavoratore è tenuto a preavvertire dell’evento e della necessità del permesso, deve usufruirne entro 7 giorni e produrre idonea documentazione. Sono anche possibili accordi per la fruizione frazionata

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INFORTUNI SUL LAVORO

 

Tutti i lavoratori dipendenti sono obbligatoriamemte assicurati dall’azienda presso l’Inail contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
L'assicurazione ha lo scopo di garantire ai lavoratori dipendenti la necessaria tutela fisica, sanitaria ed economica, in caso di infortunio sul lavoro e di malattia professionale.

Il lavoratore percepirà una integrazione alle indennità INAIL (Indennità carico INAIL: primi 3gg nulla - dal 4°al 90°gg 60% - dal 91°gg in poi 75%)  fino al raggiungimento del trattamento economico,complessivo netto che globalmente gli spetterebbe in analogia al trattamento per uguale anzianità e uguale durata di malattia comune, superati tali limiti solo il trattamento assicurativo

Dal 1 ottobre 1999 l’Azienda garantisce l’erogazione delle spettanze come avviene per il trattamento economico di malattia


 

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ASSEGNI FAMILIARI

L’assegno per il nucleo familiare é determinato, in misura differenziata, in relazione al numero dei componenti il nucleo familiare e al reddito globale del medesimo.

Il reddito familiare é costituito dalla somma dei redditi (reddito complessivo lordo) assoggettabili a Irpef conseguiti dai predetti componenti del nucleo familiari nell’anno solare precedente il 1° luglio di ciascun anno e ha valore per la corresponsione dell’assegno fino al 30 giugno dell’anno successivo.

L’individuazione dei componenti il nucleo va effettuata con riferimento al richiedente l’assegno.
Il nucleo familiare é così composto:
- il richiedente l’assegno
- il coniuge non legalmente ed effettivamente separato
- i figli ed equiparati (legittimi, adottivi, naturali etc.) di età inferiore a 18 anni
- i figli maggiorenni (come sopra) che per causa di infermità fisica o mentale siano nell’assoluta e permanente impossibilità di lavorare
- i fratelli, sorelle e nipoti di età inferiore a 18 anni o anche maggiori se inabili al lavoro, se orfani di entrambi i genitori e non abbiano conseguito il diritto alla pensione di reversibilità.

Per visionare gli importi delle tabelle collegarsi al sito Inps

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PERMESSI

 

PERMESSI GIORNALIERI  MEDICI

Essi sono retribuiti normalmente purché chi li ha richiesti sia in grado di dimostrare mediante giustificazione medica, l'effettivo uso del permesso

 

PERMESSI GIUSTIFICATI

Tali permessi con frazionamento 1/4 d'ora, non retribuiti, possono anche essere recuperati entro il mese successivo qualora ambedue le parti (azienda e dipendente) siano d'accordo.

 

PERMESSI PER GENITORI

Ai genitori verranno concessi brevi permessi retribuiti della durata massima di 1 giornata necessari per l'assistenza di primo intervento per i propri figli. 

Per l'ottenimento della retribuzione del permesso dovrà essere prodotta dichiarazione in cui vengano precisati i motivi e l'urgenza della richiesta d'intervento

 

PERMESSI ACCOMPAGNAMENTO FIGLI

Verranno retribuiti i permessi per accompagnamento figli a visite mediche, fino al compimento del 14° anno di età

 

PERMESSI RETRIBUITI PER LUTTI O INFERMITA'

In aggiunta a quanto previsto dalla Legge 53/2000 sui congedi parentali, sono concessi n. 2 giorni di permesso retribuito in più per ogni eventuale lutto (del coniuge, di parenti entro il secondo grado, di convivente) successivo al primo, nell’ambito d’ogni anno solare.

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BANCA ORE

 

Lo scopo della banca ore individuale è quello di gestire la flessibilità dell'orario di lavoro e solo in via residuale di monetizzare le ore effettuate oltre l'orario normale.

 

il lavoratore fin dalla prima ora di straordinario effettuato può decidere, entro il mese successivo a quello in cui lo ha effettuato, di accumulare queste ore in Banca ore: in tal caso nel mese di paga gli verranno corrisposte le rispettive maggiorazioni contrattuali, ridotte alla metà del loro importo, ed in seguito (a partire dal mese successivo alla maturazione) potrà fruire di un riposo retribuito per l'equivalente delle ore accantonate.  Sono  previste agevolazioni fiscali anche per le maggiorazioni delle ore destinate in Banca ore.


Le modalità di accredito: in base alla scelta del dipendente (a valere su tutte le ore di straordinario di ogni mese per cui la scelta è esercitata), l’accantonamento avverrà al 50% o 100%.
Si precisa che la percentuale verrà applicata alle ore di straordinario di ogni singola giornata; il totale di tutte le giornate del mese, arrotondato al quarto d’ora superiore, verrà poi accreditato/retribuito

 

 

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FERIE GODUTE

 

Sono le ore di ferie che sono state godute nel mese precedente dal 1° al 31° giorno

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DONAZIONE SANGUE

 

Il lavoratore ha diritto alla giornata di riposo retribuita; deve produrre al datore di lavoro il certificato da parte del servizio che ha ricevuto la donazione, dichiarando che la donazione è avvenuta a titolo gratuito e che ha usufruito del riposo

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MALATTIA

 

Per l’assenza dal lavoro per malattia il lavoratore ( operaio, salariato ed impiegato del terziario) ha diritto ad un'indennità giornaliera a carico dell' INPS corrisposta dall’azienda.
Ad essa si aggiunge una integrazione economica a carico dell'azienda regolamentata dal contratto nazionale di lavoro
L'indennità economica a carico dell’Inps è prevista nelle seguenti misure della retribuzione media globale giornaliera: primi tre giorni nessuna indennità; dal 4° al 20° giorno il 50% della retribuzione media giornaliera dal 21° al 180° giorno il 66,66% della retribuzione media giornaliera.
L’indennità economica agli impiegati dell’industria è corrisposta direttamente dall’azienda in base a quanto stabilito dal contratto nazionale
Le malattie insorte prima dell’inizio delle ferie non danno luogo al decorso delle ferie ma al pagamento dell’indennità di malattia.
La malattia insorta durante le ferie ne sospende il decorso. La malattia sospende la durata del periodo di prova e del preavviso
Gli apprendisti sono esclusi dal trattamento economico dell’Inps e percepiscono le integrazioni previste dal contratto collettivo nazionale

 

Il periodo di conservazione del posto di lavoro (detto comporto), differenziato in rapporto all'anzianità di servizio, si calcola come nella tabella sotta riportata, ricomincia da capo ad ogni malattia intervenuta dopo 61 giorni di calendario dalla ripresa del lavoro. Il periodo di comporto si distingue in semplice e prolungato

TRATTAMENTO ECONOMICO IN CASO DI MALATTIA (COMPORTO SEMPLICE)

Anzianità aziendale

Conservazione del posto

Trattamento economico 100%

Trattamento economico 80%

fino a 3 anni

183 giorni

122 giorni (4 mesi)

il periodo restante

da 3 a 6 anni

274 giorni

153 giorni (5 mesi)

il periodo restante

oltre i 6 anni

365 giorni

214 giorni (7 mesi)

il periodo restante

Questo costituisce una previsione di miglior favore circoscritta a specifici casi di malattie particolarmente gravi e continuative

TRATTAMENTO ECONOMICO IN CASO DI MALATTIA (COMPORTO PROLUNGATO)

Anzianità aziendale Conservazione del posto Trattamento economico 100% Trattamento economico 80%

fino a 3 anni

274 giorni

122 giorni (4 mesi)

il periodo restante

da 3 a 6 anni

411 giorni

153 giorni (5 mesi)

il periodo restante

oltre i 6 anni

548 giorni

214 giorni (7 mesi)

il periodo restante

 

I periodi di ricovero ospedaliero di durata superiore ai 10 giorni lavorativi sono retribuiti con l’intera retribuzione globale in aggiunta al trattamento economico di cui sopra fino ad un massimo di 61 giorni di calendario

 

Nel caso in cui durante l’anno (1 gennaio - 31 dicembre) si siano verificate assenze per malattia di durata non superiore ai 5 giorni per un numero di eventi superiori a 3, i primi 3 giorni della quarta e delle successive assenze di durata superiore ai 5 giorni saranno retribuiti nel seguente modo

 

TRATTAMENTO ECONOMICO IN CASO DI MALATTIA  BREVI

Malattie fino a 5 giorni

Trattamento economico primi 3 giorni

Trattamento economico dal 4 giorno

fino a 3 malattie

100%

100%

la 4 malattia

66%

100%

dalla 5 e successive

50%

100%

 

Dalla 1ª alla 3ª malattia breve (5 giorni) il pagamento dei primi 3 giorni rimane al 100%.
Dalla 4ª malattia breve il trattamento dei primi 3 giorni sarà pari al 66%, dalla 5ª malattia in poi sarà al 50%. La regola viene calcolata su base annuale

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BENEFIT AUTO

In caso di autoveicoli, motocicli e ciclomotori concessi ad uso promiscuo ai dipendenti è assoggetato a tassazione, quale compenso in natura, un ammontare pari al 30% dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 Km calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle elaborate annualmente dall'ACI e pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale

  • Benefit = (0,30) x (15.000) x (COSTO ACI) x (GIORNI UTILIZZO/365) - (RIMBORSO *)

* eventuali somme trattenute al lavoratore per l'uso del autoveicolo

I trattamenti economici sono esclusi dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto.

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UNA TANTUM

Una tantum sono quote di salario che l'azienda eroga in modo individuale e senza criteri definiti di distribuzione; oppure contrattate con le Organizzazioni Sindacali per recuperare parte del salario nel periodo di mancato rinnovo contrattuale; può essere erogata saltuariamente; ed è esclusa dalla retribuzione globale di fatto

I trattamenti economici sono esclusi dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto.

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IMPONIBILE NON ARROTONDATO

Imponibile fiscale lordo è dato dal totale della retribuzione lorda (stipendio, straordinari, indennità mensa, mensilità aggiuntive, premi aziendali) rappresenta la base su cui è calcolato il totale dei contributi sociali a carico del dipendente.

Sono esenti da tassazione, ad esempio: assegno del nucleo familiare, trasferta Italia (nella misura di 46,48 €/giorno), trasferta Estero (nella misura di 77,47 € /giorno).

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CONTRIBUTO FONDO ASSISTENZA PENSIONISTICA   ........ %

La busta paga riporta i contributi a carico del lavoratore trattenuti ( 9,19% per gli istituti previdenziali e 0,30% per cassa integrazione guadagni ) e successivamente versati dall’azienda agli istituti previdenziali per pensione, malattia, maternità, assegni familiari, cassa integrazione, mobilità e disoccupazione. L'entità di queste trattenute è definita per legge.

Salvo che per gli apprendisti per i quali viene applicata una trattenuta ridotta pari al 5,54%

Tabella che indica le varie voci dei contributi FAP versati sia dal lavoratore che dalle aziende:

Operai

Impiegati

A carico del lavoratore totale

9,49%

9,49%

Fondo pensioni

9,19%

9,19%

Cassa integrazione guadagni straordinaria (cigs)

0,30%

0,30%

Retribuzioni annue eccedenti quota annuale € 45.530,00* ( €  3.794,00 men.)

1,00%

1,00%

A carico dell'azienda totale

34,08%

31,86%

Fondo pensioni

24,01%

24,01%

Disoccupazione

1,61%

1,61%

Contributo assegno nucleo familiare

0,68%

0,68%

Cassa integrazione guadagni ordinaria

2,20%

2,20%

Cassa integrazione guadagni straordinaria

0,90%

0,90%

Contributo mobilità

0,30%

0,30%

Fondo garanzia TFR

0,20%

0,20%

Contributo indennità malattia

2,22%

-

Contributo indennità maternità

0,46%

0,46%

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REPERIBILTA'

E' un istituto che compensa la disponibilità del lavoratore a rimanere reperibile (attraverso l'inserimento in turni plurimensili), in modo da garantire all'azienda di sopperire ad esigenze non prevedibili, per assicurare ripristino e continuità di servizi, funzionalità e sicurezza degli impianti; al lavoratore spetterà indennità concordata con l'azienda.

I trattamenti economici sono esclusi dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto.

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COMETA opp. ALTRI FONDI PENSIONE

 

Le forme pensionistiche complementari sono forme di previdenza finalizzate alla costituzione di una prestazione pensionistica integrativa, autorizzate e sottoposte alla vigilanza di una Autorità pubblica, la Commissione di vigilanza sui fondi pensione

La scelta di aderire o meno ad una forma pensionistica complementare è sempre volontaria e personale.

Il lavoratore può decidere di avvalersi: 

 

Forme pensionistiche collettive Forme pensionistiche individuali
  • Fondi pensione negoziali (o chiusi

  • Fondi pensione aperti ad adesione collettiva

  • Fondi pensione preesistenti

  • Fondi pensione aperti ad adesione individuale

  • Contratti di assicurazione sulla vita

Cometa è il fondo pensione dei metalmeccanici, nato dall’accordo tra le organizzazioni di categoria delle imprese (Federmeccanica ed Assistal) e dei lavoratori (Fim, Fiom, Uilm, Fismic).

 

Versamenti  a Cometa (1)

 

  Quota minima TFR Contributo  minimo del lavoratore  (2) Contributo in misura  maggiore del lavoratore (2) Contributo dell'azienda
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993 100% 1,20% 1,24%  - 2% - 3% - 4% 1,20%
Lavoratori già occupati  il 28.04.1993 (3) 40% 1,20% 1,24%  - 2% - 3% - 4% 1,20%
Apprendisti assunti dopo il 01.03.2006 100% 1,50%   1,50%

(1) I contributi a carico del lavoratore e del datore di lavoro sono calcolati in base al valore cumulato di minimi contrattuali, contingenza, EDR, indennità di funzione quadri ed elemento retributivo per la 7^ categoria.

(2) Fermo restando il contributo minimo a carico del lavoratore per avere diritto al contributo del datore di lavoro, il lavoratore può fissare liberamente una misura maggiore di contribuzione secondo gli accordi contrattuali delle parti. La misura di contribuzione è scelta dal lavoratore al momento dell'adesione e può essere successivamente variata. facoltà potrà essere esercitata dal lavoratore, mediante apposito modulo reperibile in azienda, entro il 30 novembre di ogni anno con efficacia a decorrere dal 1° gennaio successivo.

(3) I lavoratori già occupati al 28.04.1993 hanno la possibilità di versare una quota minima del 40%, o in alternativa il 100% (in caso di tacito conferimento verrà versato al Fondo il 100% del TFR maturando).

Il prelievo è effettuato mensilmente e versato al fondo trimestralmente

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ADDIZIONALE COMUNALE 30% ANNO CORRENTE

Si tratta di una addizionale all' IRPEF la cui misura viene determinata dal Comune in cui si ha la residenza. La sua misura non può superare lo 0,8% del reddito complessivo determinato ai fini Irpef, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini dell’Irpef stessa.

  • Irpef netta = IMPONIBILE LORDO - CONTRIBUTO FAP - FONDO COMETA

A differenza delle ritenute fiscali (effettuate mese per mese), l'addizionale comunale viene determinata dal datore di lavoro in sede di conguaglio

L’addizionale comunale si paga in acconto e saldo: ad es. nel corso del 2014 il dipendente versa l’acconto del 30% della comunale del 2014 in 9 rate ( da Marzo a Novembre) calcolate sul reddito 2013.

A fine anno verrà effettuato il conguaglio

 

Si precisa che alla data attuale non tutti i comuni hanno deliberato per l'applicazione di tale imposta per cui alcuni dipendenti potrebbero non ritrovarsi tale trattenuta in busta paga, inoltre Il consiglio comunale può, inoltre, deliberare esenzioni, individuando un reddito minimo al di sotto del quale l’addizionale non è dovuta.

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RATA ADDIZIONALE REGIONALE

Si tratta di una imposta che di fatto ha sostituito il vecchio contributo che finanziava il sistema Sanitario Pubblico ,
L'importo dovuto per l’addizionale regionale è determinato applicando l'aliquota stabilita dalla Regione (da un min. di 0,9% ad un max 1,4%) in cui il contribuente ha il domicilio fiscale, al reddito complessivo determinato ai fini Irpef,  al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini dell’Irpef stessa.

A differenza delle ritenute fiscali (effettuate mese per mese), l'addizionale viene determinata dal datore di lavoro in sede di conguaglio e poi in trattenuta in 11 rate (da Gennaio a Novembre) di pari importo nell'anno successivo ( in caso di risoluzione del rapporto nel corso dell'anno viene trattenuta in un unica soluzione al momento della cessazione)

 

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IMPOSTA NETTA (cod. 1001)

Oltre alle trattenute previdenziali ed assistenziali, sulla retribuzione del lavoratore dipendente l’azienda provvede a; calcolare, trattenere e versare allo stato (imposta sui redditi delle persone fisiche - IRPEF),la trattenuta viene prelevata dalle buste paga dall’azienda, che in questo caso diventa sostituto d’imposta, e versata in acconti mensili Imponibile fiscale è dato dal totale della retribuzione lorda (stipendio, mensilità aggiuntive, premi aziendali) diminuito delle trattenute previdenziali (INPS e Fondo complementare); non concorrono alla formazione del reddito complessivo parti della “busta paga” che sono esenti da tassazione, quali ad esempio: assegno del nucleo familiare Le aziende si devono regolare mensilmente, per effettuare “acconti” di tassazione più vicini possibili al reale, quindi per ottenere il reddito annuo lo simuleranno (il mensile per il numero mensilità 13 ) per inserirlo nella formula di calcolo; 

Tabella delle aliquote di tassazione IRPEF

CALCOLO ANNUALE CALCOLO MENSILE
Redd. imponibile annuo Aliquota Come calcolare l'imposta € Redd. imponibile mensile Aliquota Come calcolare l'imposta €
fino a  € 15.000  23% 23% intero importo fino a  € 1.250  23% 23% intero importo
da €  15.001 a €  28.000 27% 3450+27% parte eccedente 15000   da €  1.251 a €  2.333 27% 287,50+27% parte eccedente 1250  
da €  28.001 a €  55.000 38% 6960+38% parte eccedente 28000   da €  2.334 a €  4.583 38% 580+38% parte eccedente 2333,33
da €  55.001 a €  75.000 41% 17220+41% parte eccedente 55000   da €  4.584 a €  6.250 41% 1435+41% parte eccedente 4583,33  
da €  75.001 oltre 43% 25420+43% parte eccedente 75000   da €  6.251 oltre 43% 2118,33+43% parte eccedente 6250

Esempio Annuo Lavoratore 5° livello

Esempio mensile Lavoratore 5° livello

Se il lavoratore possiede anche altri redditi o può far valere spese deducibili ( mutuo, spese mediche, scolastiche ecc.), dovrà provvedere alla dichiarazione dei redditi con modello 730 o Unico.

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RATA ADDIZIONALE COMUNALE

Si tratta di una addizionale all' IRPEF la cui misura viene determinata dal Comune in cui si ha la residenza. La sua misura non può superare lo 0,8% del reddito complessivo determinato ai fini Irpef, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini dell’Irpef stessa. (l'imponibile IRPEF si ricava sottraendo dall' imponibile lordo il contributo FAP)

 

A differenza delle ritenute fiscali (effettuate mese per mese), l'addizionale comunale viene determinata dal datore di lavoro in sede di conguaglio. 

L’addizionale comunale si paga in acconto e saldo: ad es. nel corso del 2014 il dipendente versa il saldo della comunale 2013 in 11 rate (da Gennaio a Novembre) di pari importo, entrambe calcolate sul reddito 2013.

(in caso di risoluzione del rapporto nel corso dell'anno viene trattenuta in un unica soluzione al momento della cessazione)

 

Si precisa che alla data attuale non tutti i comuni hanno deliberato per l'applicazione di tale imposta per cui alcuni dipendenti potrebbero non ritrovarsi tale trattenuta in busta paga, inoltre Il consiglio comunale può, inoltre, deliberare esenzioni, individuando un reddito minimo al di sotto del quale l’addizionale non è dovuta.

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ADDIZIONALE REGIONALE RESIDUA ANNO PRECEDENTE

Residuo addizionale regionale dell'anno in corso. (pagabile in 11 rate da Gennaio)

  • Residuo = [ADDIZIONALE REGIONALE TOTALE - (RATA x n° MESI DA GENNAIO)]

 

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ADDIZIONALE COMUNALE RESIDUA ANNO PRECEDENTE

 

Residuo addizionale comunale dell'anno in corso. (pagabile in 11 rate da Gennaio)

  • Residuo = [ADDIZIONALE COMUNALE TOTALE - (RATA x n° MESI DA GENNAIO)]

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ADDIZIONALE COMUNALE 30% TOTALE

Si tratta di una addizionale all' IRPEF la cui misura viene determinata dal Comune in cui si ha la residenza. La sua misura non può superare lo 0,8% del reddito complessivo determinato ai fini Irpef, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini dell’Irpef stessa.

  • Irpef netta = IMPONIBILE LORDO - CONTRIBUTO FAP

A differenza delle ritenute fiscali (effettuate mese per mese), l'addizionale comunale viene determinata dal datore di lavoro in sede di conguaglio. 

L’addizionale comunale si paga in acconto e saldo: ad es. nel corso del 2010 il dipendente versa l’acconto del 30% della comunale del 2014 in 9 rate (e il saldo della comunale 2013 in 11 rate, entrambe calcolate sul reddito 2013).

 

Viene riportata sulla Busta Paga di Gennaio

 

In caso di risoluzione del rapporto nel corso dell'anno viene trattenuta in un unica soluzione al momento della cessazione

 

Si precisa che alla data attuale non tutti i comuni hanno deliberato per l'applicazione di tale imposta per cui alcuni dipendenti potrebbero non ritrovarsi tale trattenuta in busta paga, inoltre Il consiglio comunale può, inoltre, deliberare esenzioni, individuando un reddito minimo al di sotto del quale l’addizionale non è dovuta.

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TRATTENUTA SINDACALE

L'iscrizione al sindacato è un contributo libero e volontario (ma auspicabile) dei lavoratori, ed è pari al 1% dei minimi tabellari per 13 mensilità. L'adeguamento in caso di incremento della paga base avviene nel mese di maggio di ogni anno.

Questo contributo è la sola fonte di finanziamento del Sindacato (oltre a una parte delle quote contratto, che però vengono richieste in forma volontaria ai non iscritti solo alla sigla di un accordo contrattuale) ci permette di essere autonomi cioè di non dover dipendere da nessun altro, se non dagli organismi e dagli iscritti e quindi di confrontarci liberamente con le  Controparti padronali e istituzionali.

Queste risorse vengono impiegate per: retribuire chi lavora nel sindacato (operatori, segretari, impiegati, ecc.), fare attività (contrattazione, formazione, informazione), fornire servizi agli iscritti (patronato, fiscale, legale, di conoscenza). Del loro impiego viene reso conto ogni anno agli organismi dirigenti in apposita riunione.

Perciò è IMPORTANTE FARE NUOVE ADESIONI, perché dalla quantità di associati dipendono le possibilità di azione del Sindacato.

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DETRAZIONI CONIUGE

Le detrazioni per reddito di lavoro dipendente devono essere calcolate in base al reddito complessivo del contribuente, considerando quindi altri redditi che questi ha, ad esempio reddito da abitazione principale  e pertinenze 

Per il coniuge a carico l'importo base della detrazione è 800 € e il valore della detrazione varia al variare del reddito.

Questa detrazione va rapportata ai mesi nei quali il coniuge risulta a carico

REDDITO € DETRAZIONE € CALCOLO PER DETRAZIONE PER CONIUGE A CARICO €
Fino a € 15.000 800 800 - 110 X (Reddito / 15.000)
da €  15.001 a €  40.000 690 -720 690
da €  40.001 a €  80.000 < 690 690 x(80.000 - reddito / 40.000)
oltre €  80.001   non spetta alcuna detrazione per coniuge a carico

Per i redditi superiori a 29.000 € fino a 35.200 € sono inoltre previste detrazioni aggiuntive che devono essere sommate alle precedenti detrazioni per il coniuge a carico

REDDITO € DETRAZIONE AGGIUNTIVA €
da €  29.001 a €  29.200 € 10,00
da €  29.201 a €  34.700 € 20,00
da €  34.701 a €  35.000 € 30,00
da €  35.001 a €  35.100 € 20,00
da €  35.101 a €  35.200 € 10,00

Esempio detrazioni Lavoratore 5° livello

  •  Reddito annuo                    =  39.962
  •  Detrazione annua               =  690
  •  Detrazione mensile            =   690 /12 =  57,50

N. B.: il conguaglio di fine anno, in quanto trattenute e detrazioni mensili saranno comunque approssimative, perché elaborate per simulazione e, anche se il fatto della non applicazione delle detrazioni alle mensilità aggiuntive potrà servire da correttivo, le differenze, soprattutto per redditi nella soglia dei limiti previsti, potranno sortire effetti in sede di conguaglio anche sostanziosi. Senza contare poi quanto accennato sul fatto del reddito complessivo, per i possessori di redditi aggiuntivi rispetto a quello di lavoro dipendente, che produrrà ulteriori differenze in sede di dichiarazione.

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DETRAZIONI FIGLI

Per quanto riguarda i figli a carico, se entrambi i genitori possiedono un reddito per il quale è dovuta un'imposta, la detrazione deve essere ripartita al 50% tra loro o data interamente al coniuge che possiede il reddito più alto

DETRAZIONE PER FIGLI A CARICO  DETRAZIONE € CALCOLO PER DETRAZIONE PER FIGLI A CARICO €
figlio di età inferiore a 3 anni € 1.220,00

1.220 x (95.000 – Reddito Complessivo) /95.000

figlio di età inferiore a 3 anni affetto da handicap € 1.620,00

1.620 x (95.000 – Reddito Complessivo) /95.000

figlio di età superiore a 3 anni  € 950,00

950 x (95.000 – Reddito Complessivo) /95.000

figlio di età superiore a 3 anni affetto da handicap € 1.350,00

1.350 x (95.000 – Reddito Complessivo) /95.000

Per contribuenti che hanno più di tre figli a carico, la detrazione è aumentata di 400,00 € per ciascun figlio a partire dal primo.

Per il calcolo della detrazione effettiva la regola da applicare è la seguente:

  • Detrazione effettiva = DETRAZIONE BASE x [95.000 + (15.000 x N° FIGLI ESCLUSO Il 1°) - REDDITO COMPLESSIVO] / [95.000+ (15.000 x N° FIGLI ESCLUSO Il 1°)]

Da notare che per ogni figlio successivo al primo la soglia di annullamento cresce di 15.000 €. Quindi, con due figli la detrazione si annulla a €  110.000 , con tre figli a € 125.000, e così via a crescere.

Esempio Annuo Lavoratore 5° livello con moglie e figlio minore di 3 anni

  •  Reddito annuo                    =  39.962,00
  •  Detrazione  annua              =  [1.220 x [95.000 + (15.000 x 0) - 39.962] / [95.000 + (15.000 x 0)]] + 690 = 1.396,8
Esempio Annuo Lavoratore 5° livello 1 figli minore di 3 anni e 1 figlio superiore ai 3 anni
  •  Reddito annuo                    =  39.962,00
  •  Detrazione  annua              =  (1.220 + 950) x [95.000 + (15.000 x 1) - 39.962,00] / [95.000 + (15.000 x 1)] = 1381,64

N. B.: il conguaglio di fine anno, in quanto trattenute e detrazioni mensili saranno comunque approssimative, perché elaborate per simulazione e, anche se il fatto della non applicazione delle detrazioni alle mensilità aggiuntive potrà servire da correttivo, le differenze, soprattutto per redditi nella soglia dei limiti previsti, potranno sortire effetti in sede di conguaglio anche sostanziosi. Senza contare poi quanto accennato sul fatto del reddito complessivo, per i possessori di redditi aggiuntivi rispetto a quello di lavoro dipendente, che produrrà ulteriori differenze in sede di dichiarazione.

In caso della separazione e del divorzio

Regole particolari devono essere applicate in caso di separazione legale e/o di scioglimento degli effetti civili del matrimonio (divorzio, annullamento, ecc.). Anche in questi casi, la regola generale è che la detrazione per i figli a carico spetta sempre al 50% a entrambi i genitori. Una volta stabilita la regola generale però, non vi è dubbio che debbano essere previste le eccezioni:

Affidamento del figlio ad un solo genitore: se questi non può (per limiti di reddito) usufruire per intero della detrazione, la detrazione stessa è assegnata per intero all'altro genitore. Salvo diverso accordo tra le parti, il genitore che usufruisce della detrazione è tenuto a versare all'altro genitore il 100% della detrazione usufruita.

Affidamento del figlio ad entrambi i genitori: se uno dei due genitori non può (per limiti di reddito) usufruire della detrazione che gli spetta (il 50% del totale), la detrazione stessa è assegnata per intero all'altro genitore. Salvo diverso accordo tra le parti, il genitore che usufruisce della detrazione è tenuto a versare all'altro genitore il 100% della detrazione usufruita.

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DETRAZIONI ALTRI FAMILIARI A CARICO

Per gli altri familiari a carico, diversi dal coniuge e dai figli (nipote, padre, madre, genero, ecc.), sempre nel caso in cui i redditi in possesso di questi familiari siano inferiori a 2.840,51 € e a condizione che convivano con il dichiarante o percepiscano assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria, spetta una detrazione pari a 750,00 così calcolata

  • Detrazione effettiva = [750 x (80.000 - REDDITO COMPLESSIVO)] / 80.000

Esempio Annuo Lavoratore 5° livello con genitore a carico

  •  Reddito annuo                    =  39.962,00
  •  Detrazione  annua              =  [750 x (80.000 - 39,962)] / 80.000 = 375,35

La detrazione va ripartita fra tutti coloro che concorrono a sostenere l'onere del familiare a carico

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DETRAZIONI LAVORATORE DIPENDENTE

Le detrazioni per reddito di lavoro dipendente devono essere calcolate in base al reddito complessivo del contribuente, considerando quindi altri redditi che questi ha, ad esempio reddito da abitazione principale  e pertinenze 

Le detrazioni viene proporzionata ai giorni di lavoro effettuati, ma, per i redditi al di sotto degli 8.000 €, non può essere inferiore a 690 € per lavoratori a tempo indeterminato e 1.380 € per lavoratori a tempo determinato

REDDITO € DETRAZIONE € CALCOLO PER DETRAZIONE LAVORATORE DIPENDENTE €
Fino a € 8.000 1.840 1.840
da €  8.001 a €  15.000 1.338 1.338 + [502 x (15.000 - reddito complessivo) / 7.000]
da €  15.001 a €  55.000 1.338 1.338 + [(55.000 - reddito complessivo) / 40.000]
oltre €  55.000   non spetta alcuna detrazione per lavoro dipendente

Per i redditi superiori a 23.000 € fino a 28.000 € sono inoltre previste detrazioni aggiuntive che devono essere sommate alle precedenti detrazioni da lavoro:

REDDITO € DETRAZIONE AGGIUNTIVA €
da €  23.001 a €  24.000

€ 10,00

da €  24.001 a €  25.000 € 20,00
da €  25.001 a €  26.000 € 30,00
da €  26.001 a €  27.700 € 40,00
da €  27.701 a €  28.000 € 25,00

Esempio detrazioni Lavoratore 5° livello

  •  Reddito annuo                    =  39.962,00
  •  Detrazione annua               =  [1.338 x (55.000 - 39.962) / 40.000] = 503,02
  •  Detrazione mensile            =   (503,02 / 365) x n° dei giorni mensili

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DETRAZIONI PER ONERI

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DETRAZIONI LAVORATORI MM

Somma delle detrazioni da lavoratore dipendente mensili

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DETRAZIONI FAMILIARI MM

Somma delle detrazioni familiari mensili (coniuge + figli + altri)

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IMPONIBILE FISCALE MESE

  • Imponibile fiscale mese =( IMPONIBILE (stipendio, indennità mensa, elementi retributivi ex CCIA 2008, straordinari, ecc.) - CONTRIBUTO FAP (fondo pensioni, contributo CGIS, quota aggiuntiva fondo pensioni) - FONDO COMETA)

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IMPOSTA LORDA MESE

  • Imposta lorda mese = IMPOSTA NETTA (cod. 1001) + TOTALE DETRAZIONI (mese)

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DETRAZIONI MESE

Totale detrazioni (cogniuge, figli, altri, lavoratore dipendente, detrazione per altri oneri)

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N° GIORNI DETRAZIONI MESE

N° giorni del mese su cui vengono calcolate le detrazioni

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IMPONIBILE FISCALE PROGRAMMATO

Ogni mese viene riportato l'imponibile fiscale complessivo rispetto agli stipendi percepiti dal mese di gennaio

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IMPOSTA LORDA PROGRAMMATA

Ogni mese viene riportato l'imposta lorda programmata complessiva rispetto agli stipendi percepiti dal mese di gennaio

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DETRAZIONE PROGRAMMATA

Sono il totale delle detrazioni (coniuge, figli, lav. dipendente, ecc...)  detrazioni dell'anno in corso a partire dal 1° gennaio

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N° GIORNI DETRAZIONE PROGRAMMATA

Sono li N° giorni dell'anno in corso a partire dal 1° gennaio per calcolare le detrazioni

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DETRAZIONE LAVORATORE DIPENDENTE PROGRAMMATA

Totale detrazioni da lavoratore dipendente dell'anno in corso a partire dal 1° gennaio

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DETRAZIONE FAMILIARI PROGRAMMATA

Totale detrazioni da familiari dell'anno in corso a partire dal 1° gennaio

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RETRIBUZIONE UTILE TFR

Il TFR è una quota di retribuzione (stipendio mensile, tredicesima, premio di risultato) accantonata dal datore di lavoro ed erogata al termine del rapporto di lavoro (trattamento di fine rapporto o liquidazione fondo di previdenza integrativa) e parzialmente prelevabile per circostanze particolari definite per legge e/o per contratto

  • Retribuzione utile TFR = (TOTALE RETRIBUZIONE + ELEMENTO RETRIBUTIVO) - (SCIOPERI O PERMESSI)

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ACCANTONAMENTO TFR MESE

Il TFR spetta per ogni frazione di mese  compreso il periodo di prova

Il lavoratore ha diritto, per ciascun anno di servizio ad un accantonamento pari alla retribuzione lorda diviso 13,5.

  • Accantonamento TFR mese = (RETRIBUZIONE UTILE TFR / 13,5)

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IMPONIBILE CONTRIBUTI TFR

Imponibile lordo mensile sul quale vengono calcolati i contributi 0,50% per il TFR

 

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CONTRIBUTI 0,50% TFR

Dall'importo del TFR viene detratto lo 0,5% calcolato sulla retribuzione imponibile lorda per finanziare il fondo istituito presso l'INPS per la garanzia del TFR in caso di fallimento dell'azienda

  • Contributi TRF 0,50% = (IMPONIBILE LORDO  MENSILE x 0,50%)

 

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MENSILE TFR PER FONDI PENSIONE

Parte del TFR mensile accantonato per il fondo Cometa

  • Mensile TFR per fondi = (ACCANTONAMENTO TFR MESE -  QUOTA COMETA DIPENDENTE) / 40%

Per dipendenti occupati dopo il 28/04/1993 l'importo mensile del T.F.R. è del 100%

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FONDI MENSILI CONTRIBUTO AZIENDA

Quota mensile versata dall'azienda per il fondo Cometa 

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NETTO DA PAGARE

E' la retribuzione mensile al netto di ogni trattenuta 

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DESCRIZIONE BANCA

La banca sulla quale viene accreditato lo stipendio

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FERIE

 

I lavoratori maturano, per ogni anno di servizio, un periodo di ferie retribuito pari a 4 settimane. (165,65 ore lavorative)

Festività soppresse e spostate in Domenica n° 4 giorni  31ore lavorative (S. Giuseppe; Ascensione; Corpus Domini; SS. Apostoli Pietro e Paolo)

Oltre i 10  di anzianità maturano 1 settimana in più ( 203,15 ore lavorative)

Oltre i 18 di anzianità maturano 1 altra settimana in più (ore 240,65 ore lavorative)

Le ferie maturano 1/12 (13,80h) per ogni mese di lavoro (o frazione superiore ai 15gg. I giorni festivi infrasettimanali cadenti durante il periodo di ferie non sono assorbiti ma vanno computati in aggiunta alle ferie.

La malattia interrompe le ferie se comporta ricovero ospedaliero o se supera 7 gg di calendario

FERIE ANNO PRECEDENTE
sono le ore di ferie rimaste (saldo) al 31 luglio (busta di Agosto). Rimarrà uguale per tutte le buste fino a quella di Luglio dell'anno successivo

FERIE SPETTANTI
sono le ore di ferie che spettano a partire dal 1° Settembre e il dato corrisponde al mese della busta paga. Ogni mese verrà aggiunto 1/12 delle ore che spettano in un anno. pertanto nella busta di settembre ci sarà il primo dodicesimo

FERIE GODUTE
sono le ferie godute a partire dal 1° agosto di ogni anno

FERIE SALDO
sono le ore di ferie rimaste riferite al mese del conteggio delle presenze. Cioè al mese prima. Ad esempio nell'ultima busta di settembre c'è il saldo fino al 31 Agosto. (SALDO = A.PREC.+ SPETT.- GODUTE)

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FERIE ORE SPETTANTI ANNUE

Sono le ore di ferie annue fruibili in frazionamento di 1/2 ora e il conteggio ripartirà nuovamente il 1 settembre

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FERIE ORE GODUTE ANNUE IM

Sono le ore di ferie godute ad ore dal 1 agosto al 31 luglio

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PAR

PERMESSI ANNUI RETRIBUITI (non usufruibili in SIAE)

Sono riconosciuti ai lavoratori in ragione di anno di servizio e in misura proporzionale in frazione di esso 13 permessi annui retribuiti di 8 ore pari a complessive 104 ore di cui 72 precedentemente riconosciute a titolo di riduzione di orario e 32 ore in sostituzione delle festività abolite. Possono essere utilizzati 7 dei 13 permessi retribuiti per la fruizione collettiva.

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MARCHE

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GIORNI

Valori statistici riportati ai fini Inail e Inps. Sono indicati: i giorni lavorativi mensili, in base ai quali sono calcolati i versamenti che l'azienda deve fare agli istituti suddetti.

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SETTIMANE

Valori statistici riportati ai fini Inail e Inps. Sono indicati: le settimane lavorative mensili, in base ai quali sono calcolati i versamenti che l'azienda deve fare agli istituti suddetti.

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IMPONIBILE PREVIDENZIALE

E' il totale lordo, varia in base all'ammontare della retribuzione, e su questo importo che viene calcolato il costo relativo ai contributi previdenziali e assistenziali a carico del dipendente, applicando la percentuale stabilita

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IMPONIBILE INAIL

E' il valore sul quale l'azienda calcola l'aliquota da versare all'Inail

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IMPONIBILE PREVIDENZIALE PROGRESSIVO

Ogni mese viene riportato l'imponibile previdenziale complessivo rispetto agli stipendi percepiti dal mese di gennaio

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CONTRIBUTI PREVIDENZIALE PROGRESSIVO

Ogni mese vengono riportati i contributi previdenziali (FAP) complessivo rispetto agli stipendi percepiti dal mese di gennaio

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CONTRIBUTO 1% AGGIUNTIVO PROGRESSIVO

Ogni mese vengono riportati il contributo previdenziale aggiuntivo 1% (imponibile superiore a 42.336 €) complessivo rispetto agli stipendi percepiti dal mese di gennaio

A dicembre verrà effettuato un conguaglio se non viene superata la cifra di 42.336 € annue

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COMETA METALMECCANICI

Sono riportati i contributi previdenziali mensili versati sul fondo Cometa

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TFR FONDO DI

Ogni mese vengono riportati i contributi previdenziali complessivi versati dal lavoratore sul fondo Cometa rispetto agli stipendi percepiti dal mese di gennaio

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ABB F. DI

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DATA VALUTA

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DATA ANZIANITA' CONVENZIONALE

Data dalla quale inizia a maturare il tuo TFR

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TFR 12 AP

TFR totale a disposizione del lavoratore

A fine di ogni anno l'azienda rivaluta gli accantonamenti degli anni precedenti con una percentuale fissa dell' 1,5% più il 75% dell'inflazione rilevata dall' ISTAT

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BANCA ORE ANNO PRECEDENTE

Sono le ore accumulate con la banca ore nell'anno solare precedente.

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BANCA ORE ANNO CORRENTE

Sono le ore accumulate con la banca ore nell'anno solare corrente.
Modalità di accredito: in base alla scelta del dipendente (a valere su tutte le ore di straordinario di ogni mese per cui la scelta è esercitata), l’accantonamento avverrà al 25%, 50%, 75% o 100%.

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BANCA ORE GODUTE

Sono le ore godute.
La fruizione delle ore accantonate avverrà con le medesime modalità previste per la fruizione delle ferie, è esclusa la fruizione a 1/2 ora.

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BANCA ORE SALDO

Sono le ore a saldo.
Dopo 24 mesi dalla data di accantonamento verranno retribuite le ore rimanenti al valore orario della retribuzione in atto a tale data

Esempio ore retribuite nella banca ore

  • Saldo banca ore                                                                            = 30 ore

  • N° 4 ore accumulate novembre 2008

  • comunicato accantonamento dicembre 2008

  • non fruite

  • N° 4 ore retribuite gennaio 2011 con retribuzione oraria attuale

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FERIE + ANNO PRECEDENTE

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FERIE + ANNO CORRENTE

Sono le ore accreditate l'anno corrente al lavoratore dalla 6s in su che, inviato in trasferta, effettui il viaggio durante la giornata di domenica, 7,65 ore (partenza prima delle 12,30), 3,75 ore (partenza dopo delle 12,30) di ferie in compensazione

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FERIE + GODUTE

Sono le ore di ferie trasferta godute

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FERIE + SALDO

Sono le ore di ferie trasferta a saldo e vengono conglobate nelle ferie il 1° Settembre di ogni anno

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